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Trasparenza delle tariffe aeree: nuove disposizioni

L’art. 3 del D.l. 7/2007, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, vieta le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
La disposizione è rivolta non alle sole compagnie aeree, ma a chiunque pubblicizzi offerte e diffonda messaggi pubblicitari inerenti voli aerei non rispettando i suesposti obblighi.
A decorrere dal 3 marzo 2007, le offerte e i messaggi pubblicitari concernenti voli aerei non conformi a legge saranno sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 20 del Codice del consumo, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, è ingannevole la “pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente”.
L’art. 26 del Codice prevede che l'Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole, accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti. Con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.


Data: 06/02/2007

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