il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle finanze e sentite le Organizzazioni di categoria, ha determinato con efficacia dal 1° gennaio 2010 le misure del diritto annuale dovuto dalle Imprese alle Camere di commercio, ai sensi dell’art. 8 L n. 580/1993 e ss. modificazioni (Riordino CCIAA). Il diritto è dovuto:
• nella misura fissa di € 88, per le Imprese iscritte e per le Imprese individuali annotate nella Sezione speciale del Registro;
• nella misura di € 144, per le imprese con ragione di “Società semplice non agricola”;
• nella misura di € 170, per le Società in nome collettivo tra Avvocati iscritte nell’apposita Sezione speciale (art. 16 comma 2 DLGS n. 96/2001 e ss. modificazioni) .
Per le Imprese iscritte nella Sezione ordinaria o annotate nella Sezione speciale del Registro, il diritto si determina applicando al fatturato dell'esercizio 2009 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato secondo una apposita tabella, consultabile presso le sedi Confesercenti.
Il Diritto annuale va regolato da ogni azienda nelle scadenze che seguono la dichiarazione annuale dei redditi.