Come ogni anno, anche per il 2010 le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese sono tenute al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Le imprese iscritte in sezione speciale che pagano il diritto in misura fissa e le imprese che determinano l'importo del diritto dovuto in base agli scaglioni di fatturato, le quali abbiano approvato il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sono tenute al versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio e quindi entro il giorno 16 giugno 2010 (art. 17, comma 1, DPR 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni).
I soggetti giuridici i quali, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.
Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure possono avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Per la determinazione effettiva del diritto annuale, le aziende interessate possono rivolgersi alle sedi Confesercenti.
Diritto annuale gestori impianti carburante.
Come si ricorderà, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (cosiddetta “Legge sviluppo”), riconoscendo le ragioni dei reiterati appelli fatti dalla categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti in riferimento ai problemi inerenti il diritto annuale da versare per l’iscrizione al registro delle imprese, ne accolse le richieste. Pertanto, l’art. 44 della legge n. 99 stabilì che, “fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all’anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto delle accise (…)”.
I gestori degli impianti, attraverso la FAIB, avevano lamentato come le modalità di applicazione del sistema relativo ai diritti dovuti dalle imprese per l’iscrizione alle camere di commercio (art. 18, comma 4, lett. c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580), correlato per le imprese iscritte alla sezione ordinaria al concetto di “fatturato”, fosse eccessivamente penalizzante per gli operatori appartenenti alla summenzionata categoria commerciale, tenuti ad iscrivere in bilancio l’importo complessivo dei propri ricavi, sebbene questo non rappresenti appieno la sostanza economica delle transazioni effettuate (ed, infatti, il prezzo di vendita dei carburanti è rappresentato, per circa il 97%, da imposte varie (accise, addizionali e IVA) e dal costo del prodotto (in altri termini, per questi operatori, il ricavo vero è rappresentato da un modestissimo “aggio” o “margine”). E’ di tutta evidenza, pertanto, come la vera capacità economica di detti soggetti, ai fini del pagamento del diritto, non sia rappresentata dall’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio (che deve, obbligatoriamente, essere riferita al valore facciale delle transazioni), bensì dal ben più modesto “margine” economico sul quale essi possono contare.
Le ragioni dell’intervento legislativo non si limitavano, invero, ad un momento contingente, tanto che la norma approvata, come si è detto, fa riferimento alla “possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata”. Purtroppo dette disposizioni “strutturali” non sono mai state approvate ed oggi, in mancanza di un opportuno quanto necessario intervento legislativo, gli operatori rischiano nuovamente di dover pagare somme non dovute.
La FAIB ha già provveduto ad inviare alle competenti istituzioni lettere di richiesta di un immediato e provvidenziale intervento.