Pagare il canone solo se gli apparecchi utilizzati sono muniti di sintonizzatore. E' questa l'indicazione per le imprese che in questi giorni stanno ricevendo una nuova lettera da parte della Rai, in cui si chiede il pagamento del canone televisivo. Come si ricorderà, nello scorso mese di febbraio una precedente comunicazione della Rai lasciava intendere che dovvessero provvedere al canone tutte le aziende dotate di personal computer; una successiva nota del Dipartimento delle comunicazioni aveva finalmente sfatato questo timore, chiarendo che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e conseguentemente per esso non va pagato alcun canone Tv.
In questi giorni di maggio, una nuova lettera inviata dalla Rai ricorda l’obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili - quindi muniti di sintonizzatore - alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi sono adibiti. Confesercenti raccomanda alle imprese associate di prestare attenzione al fatto se gli apparecchi detenuti nell’ambito aziendale appartengano alla tipologia descritta nella lettera del Dipartimento delle comunicazioni (apparecchi muniti di sintonizzatore): in questo caso il pagamento del canone speciale RAI sarà dovuto, e del numero del relativo abbonamento dovrà essere data evidenza nella prossima dichiarazione dei redditi. In caso diverso, non dovrà darsi seguito ad alcun pagamento, evidenziando nella dichiarazione l’inesistenza dell’obbligo.
Nei casi in cui l’azienda utilizzi monitor/display non allo scopo di consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi (ad esempio in agenzie di viaggio, pubblici esercizi) o per consentire la visualizzazione dei risultati di giochi/scommesse (ad esempio in sale scommesse/tabaccherie), il canone speciale RAI sarà comunque dovuto qualora il monitor/display sia dotato di sintonizzatore, e dunque risulti adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, a prescindere dall’effettivo uso diverso. L'eccezione riguarda in particolare le ricevitorie tenute per contratto ad esporre monitor per la visione delle estrazioni, i quali a seconda delle dimensioni sono/o non sono dotati di sintonizzatore. In merito a questo caso specifico sono possibili ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.