Sulla G. U. n. 302, del 30 dicembre 2009, è stato pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cosiddetto “decreto milleproroghe 2010”), in vigore dal giorno stesso della pubblicazione. Di seguito i provvedimenti di maggior interesse.
BONUS FISCALE CARBURANTI
Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010. La norma proroga di fatto il “bonus fiscale” per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per i periodi di imposta 2009 e 2010.
CERTIFICAZIONE CREDITI ENTI LOCALI
Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «liquido ed esigibile,» e' inserita la seguente: «anche».
Il comma estende al 2010 il regime previsto dalla norma indicata, in base al quale, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Il dispositivo si integra con quanto già pre visto a livello locale dalla Provincia di Siena.
INTERNET POINT
E' prorogata fino al 31 dicembre 2010, la norma per cui chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.