PRIVACY Precisazione del Garante sulle chiamate promo
il Garante per la protezione dei dati personali, ha ribadito in via definitiva i provvedimenti già adottati per l’inibitoria all’utilizzo del “marketing selvaggio” ed all’effettuazione di “telefonate promozionali indesiderate” (relatore Mauro Paissan). Nella fattispecie, l’Autorità per la Privacy ha vietato alle predette società l’ulteriore trattamento dei numeri telefonici raccolti ed utilizzati dalle stesse illegittimamente, vale a dire all’insaputa dei milioni di utenti interessati ed in assenza di un loro specifico consenso alla cessione delle rispettive informazioni personali ad altre imprese.
Tale divieto è esteso altresì a tutte le aziende che abbiano acquistato le banche dati dalle società sopra indicate per contattare più agevolmente gli utenti stessi e promuovere telefonicamente i rispettivi prodotti e servizi tramite appositi call-center (v. ad esempio Wind, Fastweb, Tiscali e Sky). In tal modo si intende tutelare non solo la privacy dei consumatori, ma anche gli operatori di tele-marketing che si avvalgano correttamente del loro consenso.
Il Garante, nel recepire numerose segnalazioni da parte di abbonati che lamentavano la frequente ricezione di chiamate promozionali indesiderate eseguite da e per conto di svariati operatori telefonici od aziende, è giunto ai provvedimenti in esame non prima di aver eseguito accurate verifiche ed ispezioni:
1) presso le società (Ammiro Partners ecc.) che avevano creato i “data-base” e ceduto a terzi i dati raccolti senza informare adeguatamente gli interessati od informandoli in maniera parziale, nonché senza il loro placet preventivo;
2) presso gli operatori telefonici e le aziende (Wind, Fastweb ecc.) che avevano acquistato i dati stessi, nonché presso i call-center che contattavano indebitamente gli utenti.
Dai controlli effettuati è emerso, tra l’altro, che una delle società coinvolte offriva sul proprio sito internet i dati relativi ad oltre 15 milioni di famiglie, ripartite per reddito e stile di vita, senza che gli interessati fossero stati preventivamente informati o avessero fornito il proprio nulla-osta alla comunicazione dei dati stessi a soggetti terzi.
L’Autorità ricorda a tal proposito quanto segue:
- ai sensi della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, è onere delle aziende e delle compagnie acquirenti e fruitici dei numeri telefonici a fini di marketing accertare che gli abbonati acconsentano alla comunicazione dei propri dati ed al loro uso commerciale;
- nel caso specifico le aziende e le compagnie coinvolte si erano astenute dal compiere qualsiasi accertamento preventivo;
- la mancata osservanza del divieto imposto dal Garante per la protezione dei dati personali espone i contravventori anche a sanzioni di natura penale.
Data: 04/09/2008