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FERMO AMMINISTRATIVO Uno stop alle ganasce

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara ha negato il fermo amministrativo di quei beni che costituiscono gli strumenti di lavoro del debitore. Se ad essere sottoposti a fermo sono i due unici mezzi a motore del debitore, questi difficilmente riuscirà a far fronte ai propri debiti: il fermo amministrativo dei mezzi, vietandone la circolazione, impedisce al debitore di poter utilizzare gli strumenti essenziali per la propria attività commerciale.
Lo ha precisato la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara con sentenza depositata lo scorso 8 luglio, in accoglimento del ricorso con cui la società debitrice chiedeva l’annullamento del provvedimento di fermo amministrativo disposto dal concessionario per la riscossione.
Con il fermo amministrativo, chiariscono i giudici del merito, si determina sicuramente il divieto di circolazione dei mezzi sottoposti a tale provvedimento; pertanto, essendo i beni sottoposti a fermo amministrativo i due unici mezzi a motore della società ricorrente, risulta difficile pensare che il debitore riesca a far fronte ai propri debiti, se gli viene impedito di poter utilizzare gli strumenti essenziali per l’attività commerciale.
In più, sottolinea ancora la Commissione, a tutela del medesimo credito alla base del fermo amministrativo, il concessionario ha già iscritto ipoteca (per un importo pari al doppio dell’entità del debito) su altro bene immobile di proprietà del debitore: non sussistono, pertanto, ragioni cautelari tali da giustificare il permanere dell’iscrizione del fermo amministrativo.
(Commissione tributaria provinciale Massa Carrara, Sentenza 08/07/2009, n. 180. Fonte Ipsoa.it)



Data: 22/10/2009

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