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PREVIDENZA Le novità di primavera

Il D.L. n° 78/10 (G.U. n° 125 del 31/05/10 – Suppl. Ord. N° 114), contiene disposizioni che introducono principalmente misure per la stabilizzazione finanziaria. Il provvedimento in esame è entrato in vigore il 31 Maggio 2010, ma nell’iter che si è già avviato per la conversione in legge, potrebbe ovviamente subire delle modificazioni.

 

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (ART. 12, COMMI DA 1 A 6)

L’art.12 del decreto in esame stabilisce che a decorrere dall’anno 2011 i soggetti che maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età prevista per le lavoratrici del pubblico impiego (art. 22-ter, comma 1, Legge n° 102/09, ex D.L. n° 78/09 e succ. modif.), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

 coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

 coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della Gestione separata, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

 per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9, art. 59, Legge n° 449/97.

Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° Gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento dell’art. 1, comma 6, Legge n° 243/04 e succ. modif. e integr. (pensione anzianità), con età inferiore a quelle sopra indicate (prec. comma 1), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento:

 coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

 coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della Gestione separata, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

 per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, legge n° 449/97.


Sono inoltre apportate modifiche alle disposizioni legislative riguardanti l’istituto della “totalizzazione”. In particolare, viene sostituito l’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n° 42/06 ed è quindi stabilito che ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’A.G.O. ai fini I.V.S.. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo girono del mese successivo a quello del decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.


Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi:

 nei confronti dei lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 Giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

 nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età;

 nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° Gennaio 2011:
 ai lavoratori collocati in mobilità (artt. 4 e 24, Legge n° 223/91) sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 Aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 2, Legge n° 223/91);
 ai lavoratori collocati in mobilità lunga (art. 7, commi 6 e 7, Legge n° 223/91 3e succ. modif.) per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 Aprile 2010;
 ai lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazioni dei fondi di solidarietà (art. 2, comma 28, Legge n° 662/96).

L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai suddetti lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° Gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto. Se dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici sopra previsti.

DOPPIA ISCRIZIONE GESTIONE COMMERCIANTI E GESTIONE SEPARATA (ART. 12, COMMA 11)

Il comma 11 dell’art. 12 del decreto legge in esame detta disposizioni interpretative in merito all’art. 1, comma 208, Legge n° 662/96. In particolare, è stabilito che l’art. 1, comma 208 della Legge n° 662/96 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Pertanto, restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, Legge n° 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, Legge n° 335/95.

Per ulteriori ragguagli, è possibile scrivere a  itaco@confesercenti.siena.it .




Data: 16/06/2010

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