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E-FATTURA Cosa cambia per chi vende carburanti

Un provvedimento ed un circolare emessi dall’Agenzia delle Entrate

09 luglio 2018

 

e-fattura-2018

L’agenzia delle Entrate aveva diffuso il 30 aprile un provvedimento ed una circolare in vista dell’annunciata entrata in vigore della fatturazione elettronica dal 1 luglio 2018 per alcune tipologie di cessioni di carburanti, termine poi posticipato al 1 gennaio 2019  per le cessioni di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione. 

 

La circolare 8/E/2018

Con la circolare, veniva precisato che solo le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione sarebbero state soggette all’obbligo di fatturazione elettronica già a partire dal 1 luglio 2018; restavano comunque escluse inizialmente le cessioni di carburanti per mezzi non  circolanti su strada (aeromobili, imbarcazioni, macchine agricole), per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere, ed erano anche esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.


COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA

La proroga al 1 gennaio 2019 per la fatturazione elettronica dei carburanti NON riguarda i contratti di NETTING; pertanto, in queste casistiche, la fattura deve essere emessa obbligatoriamente in formato elettronico già dal 01/07/2018, e ricevuta in modalità elettronica da parte di chi acquista carburante con questa modalità ( al momento preferibilmente tramite Pec).

 

 A presacindere dalla decorrenza, chi è tenuto ad emettere la fattura elettronica dovrà seguire le consuete regole, che non prevedono l’obbligo di indicare in fattura elementi come ad esempio la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (alvo che il contribuente non decida di farlo per sua volontà). In caso di operazioni multiple riportare in unica fattura, la versione elettronica resta necessaria nei casi previsti anche se alcune delle operazioni dovessero essere del tipo non soggetto ad obbligo.

 

Anche la fattura differita  potrà essere emessa in formato elettronico, qualora le cessioni siano state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche).

 

  DETRAIBILITA’ E DEDUCIBILITA’

  Secondo quanto precisato dalle Entrate, la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo sarà possibile in presenza di strumenti di pagamento tracciabili già dal 1 luglio 2019 (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito credito o prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano anche l'addebito in c/c).

 

Se ad esempio sono emessi dei buoni carburante o carte ricaricabili che consentono al cliente di rifornirsi di carburante presso un qualsiasi distributore della rete, la fattura elettronica dovrà essere emessa al momento di ricarica della carta o di acquisto del buono; se, invece, la carta consente l’acquisto presso soggetti diversi oppure l’acquisto di diversi beni o servizi, dovrà essere qualificata come un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad Iva e non richiede l’emissione della fattura elettronica. Su questo aspetto non troveranno comunque applicazione sanzioni fino al prossimo 31 dicembre 2018.

 

La necessità di utilizzare forme di pagamento del carburante tracciabili, già dal 01/07/2018, fa venire meno  l'utilità della scheda carburante; infatti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del DPR 444/97 (ancora in vigore) è previsto l'esonero di compilazione della scheda carburante qualora i pagamenti vengano effettuati esclusivamente con mezzi tracciabili.

 

Il provvedimento n. 89757/2018

Il provvedimento preannuncia  novità per semplificare il processo di emissione e gestione della e-fattura. sarà infatti fornito un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”.

Se il contribuente ha effettuato la registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate al suo indirizzo telematico, e il SdI renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Quest’ultimo dovrà quindi tempestivamente avvisare il suo cliente che la fattura è disponibile nell’area riservata, ricorrendo ovviamente ad altri mezzi.

 

Maggiori chiarimenti sulla fatturazione elettronica tramite il servizio Contabilità nelle sedi Confesercenti Siena 

 

 

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