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Comunicazione presenze, locazioni, guide turistiche: le nuove modifiche alla legge sul turismo

Ecco cosa cambia in Toscana

27 giugno 2018

 

legge-toscana-turismo

Attraverso la Legge regionale 24/2018, Il Consiglio regionale toscano ha approvato la legge di modifica del Testo Unico in materia di Turismo (Lr 86/2016), adeguando tra l’altro la  normativa sugli affitti turistici a seguito delle recenti novità legislative introdotte dallo Stato. Tra la altre novità introdotte:

 

  • istituiti  gli ‘ambiti turistici omogenei'
  • disciplinato  in modo più flessibile l'albergo diffuso
  • aggiornata la definizione di camping village
  • sospesi per un anno i corsi per l'abilitazione all'esercizio di guida turistica fino alla definizione del profilo nazionale relativo.

 

Per alberghi e strutture turistiche all'area aperta (campeggi e camping village, villaggi turistici) arriva la possibilità di esercitare saune e bagni turchi, limitatamente agli alloggiati, senza la presenza necessaria dell'estetista (il servizio di centro benessere sia per gli alloggiati che per gli esterni dovrà necessariamente prevederla). Prevista la  possibilità per i campeggi di assumere la denominazione di camping village qualora le piazzole allestite con casette mobili superino il 30% del totale e non oltre il 70%, di fatto consentendo la trasformazione da campeggio a camping village che si realizza velocemente e senza aggravi amministrativi urbanistici.

 

LE LOCAZIONI TURISTICHE

Una modifica sostanziale della L.R. 86/2016 riguarda l’articolo 70: chiunque conceda in locazione immobili per finalità turistiche anche in forma indiretta, dovrà comunicare al Comune l’ubicazione degli immobili locabili, l’eventuale  forma imprenditoriale, le informazioni relative ai fini statistici, che saranno definite con delibera della Giunta Regionale. Gli immobili dovranno possedere:

a)      I requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la civile abitazione,

b)      Le condizioni di salubrità e sicurezza degli impianti.

Sono previste sanzioni anche nel caso di incompleta od omessa comunicazione .

 

LE GUIDE AMBIENTALI

Sono stati modificati anche gli artt. 122 e 123 con la  definizione di Guida Ambientale, escludendo da  questa la parte alpinistica. Vengono individuati i requisiti per necessari per esercitarne l’attività, i titoli di studio che ne permetteranno lo svolgimento verranno indicati nel regolamento, suddivisi tra diploma (che necessiterà di corso di qualificazione ed esame) alla laurea (solo esame). Per esercitare l’attività sarà necessaria la presentazione della SCIA ed il Comune rilascerà la tessera di riconoscimento, è rimasta invariata la parte in cui è previsto l’obbligo della polizza assicurativa. Le disposizioni transitorie definiscono  fino all’entrata in vigore del regolamento i titoli di studio che permettono lo svolgimento dell’attività di guida ambientale (art. 159).

 

L’ALBERGO DIFFUSO

 Può essere composto anche da una struttura alberghiera o extra alberghiera  con le caratteristiche della civile abitazione, ma che sottostà alla disciplina dell’albergo.

 

CENTRO BENESSERE IN STRUTTURE RICETTIVE

  Viene prevista per le strutture ricettive la possibilità di svolgere questa attività sia verso gli alloggiati che verso le persone esterne,  nel rispetto dei requisiti strutturali, igienico sanitari e professionali che riguardano il settore dell’estetica. Il cliente dovrà essere informato  sulle modalità corrette di fruizione, sulle controindicazioni, sulle precauzioni da adottare, anche esponendo cartelli ed assicurare la presenza di personale addetto alla vigilanza.

 

COMUNICAZIONE PRESENZE AI FINI STATISTICI

Vengono regolamentate le modalità di trasmissione delle comunicazioni ai Comuni capoluogo (al Comune di Siena nel caso della  provincia di Siena) ai fini statistici (art. 84 e 84 bis), con cadenza mensile anche in assenza di movimenti. Contestualmente sono state  previste le sanzioni per il mancato adempimento o l’incompleto invio. (art. 86) da euro 100,00 a euro 600,00.

 

I NUOVI AMBITI TURISTICI OMOGENEI

Gli ambiti turistici proposti sono 28 e al loro interno i comuni potranno associare le funzioni di informazione e accoglienza turistica sovracomunale. Eventualità consentita anche in ambiti contigui qualora i comuni decidano di farlo. Alcuni degli ambiti (come il Chianti e l'Amiata) sono disegnati superando i confini provinciali, facendo prevalere le identità comuni ai tradizionali perimetri amministrativi. Ciascun ambito potrà svolgere attività di promozione in convenzione con Toscana Promozione Turistica, affermando così una sua visibilità e concorrendo con la sua specificità alla promozione della Toscana nel suo complesso.

Questi i 28 ambiti: Firenze e Area Fiorentina, Chianti, Mugello, Empolese Val d'Elsa e Montalbano, Area Pratese, Arezzo, Casentino,Valtiberina Toscana,Valdarno Aretino,Val di Chiana Aretina, Val di Chiana Senese,Val d'Orcia,Terre di Siena,Amiata,Maremma Toscana Area Sud, Maremma Toscana Area Nord, Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana, Costa degli Etruschi, Elba e Isole di Toscana,Versilia, Livorno, Garfagnana e Media Valle del Serchio, Riviera Apuana, Lunigiana, Piana di Lucca, Pistoia e Montagna Pistoiese, Valdinievole, Terre di Pisa.

 

 

IL COMMENTO. 

Le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Alleanza delle Cooperative si dichiarano soddisfatte del testo con cui la Regione Toscana ha modificato la legge regionale 86/2016 sul turismo, approvato oggi (9 maggio 2018) dal Consiglio Regionale in via definitiva.

 

Peccato per il passo indietro che la Regione Toscana ha dovuto fare in tema di locazioni turistiche”, dicono le associazioni di categoria in una nota congiunta, “aveva scelto una via coraggiosa, che finalmente avrebbe messo un po’ di ordine in un mercato ora molto confuso, definendo meglio le regole di concorrenza tra attività imprenditoriali e non. Ha dovuto stralciare la norma che prevedeva un limite massimo di giorni per i privati che affittano immobili in maniera non professionale, in quanto in contrasto con il Codice Civile. Sarebbe stato forse più coraggioso provare ad introdurre un apposito “codice identificativo di riferimento” (CIR) che potesse contraddistinguere ciascuna struttura legittimamente avviata, ma almeno si è mantenuto per tutti l’obbligo della comunicazione al Comune dei dati statistici e questo già dovrebbe servire a contrastare elusione ed evasione fiscale. Anche se non si capisce perché la sanzione per chi non comunica i dati sia più bassa per chi fa locazione turistica rispetto a chi gestisce altre strutture ricettive…”.

 

Bene anche, per le associazioni di categoria, le decisioni prese in merito alle professioni di guida ambientale e guida turistica. “Non c’era null’altro da fare, considerando che lo Stato ancora deve adottare una disciplina legislativa relativa al profilo professionale e ai requisiti per l’accesso alla professione di guida turistica. Nell’attesa, la Regione ha deciso saggiamente di sospendere in via temporanea le disposizioni relative ai corsi di formazione e ai conseguenti esami di abilitazione”.

 

Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Alleanza delle Cooperative condividono molti dei piccoli aggiustamenti apportati al testo di legge del 2016 con la finalità di chiarire e definire meglio le classificazioni di alcune strutture ricettive quali l’albergo diffuso, i marina resort, i condhotel e i camping village, denominazione che potrà essere attribuita ai campeggi in cui strutture temporaneamente ancorate al suolo siano presenti in percentuale superiore al 30% delle piazzole.  Si risolve così un “impasse” di carattere urbanistico in cui si era trovati in precedenza, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale del turismo all’aria aperta.  È stata poi formulata in maniera più chiara anche l’attività di centro benessere o di messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, risolvendo un problema organizzativo ed interpretativo che aveva creato non poche difficoltà agli alberghi.

 

“Resta irrisolto il punto sulla commercializzazione dei servizi turistici da parte delle strutture alberghiere, che apre molti interrogativi anche sul ruolo delle agenzie di viaggio. Probabile però che la Regione Toscana, prima di pronunciarsi e chiarire, abbia preferito aspettare l’approvazione della nuova legge che recepirà in Italia la direttiva europea sui pacchetti di viaggio. Una decisione che ci pare quindi tutto sommato condivisibile”.

 

 

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