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Idoneità professionale per i rivenditori di generi di monopolio: il punto della situazione

Un riepilogo dopo le ultime novità

11 maggio 2018

 

Dopo l’ulteriore modifica della normativa che disciplina l’attività di rivenditore di generi di monopolio e, precisamente, del punto 9-bis dell’art. 6 della legge n.1293 del 1957, dei successivi chiarimenti interpretativi forniti attraverso circolari della Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), della cessata collaborazione con la Scuola nazionale dell’Amministrazione (Sna) e della riorganizzazione dell’attività formativa proposta ai soggetti interessati, è utile riassumere e mettere a fuoco le attuali disposizioni e procedure.

 

OBBLIGO FORMATIVO

I titolari ed i coadiutori di rivendite di generi di monopolio hanno l’obbligo di acquisire l’idoneità professionale all'esercizio dell'attività. Per questo devono frequentare appositi corsi di formazione, proposti anche in modalità a distanza e disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria, e sottoporsi ad una prova di idoneità.

 

L’obbligo sussiste sia nei confronti di coloro che abbiano assegnata la licenza per la gestione di una rivendita per la prima volta, sia per coloro che la rinnovino al termine del novennio.

 

Ad ogni rinnovo novennale, titolari e coadiutori saranno chiamati a svolgere corsi di formazione.

I titolari ed i coadiutori di rivendite speciali sono obbligati all’acquisizione dell’idoneità professionale ogni nove anni e non ad ogni rinnovo infra-novennale.

L’obbligo formativo è esteso anche ai gestori delle ricevitorie del lotto che non risultano titolari anche di concessione per la rivendita di tabacchi.

Il termine per conseguire la prescritta idoneità è di sei mesi dalla data di emissione dei provvedimenti da parte degli uffici territoriali dei monopoli, che mensilmente sono obbligati ad inviare alle Associazioni i nominativi dei soggetti interessati alla formazione sulla base dei provvedimenti emessi nel mese precedente.

 

 

CORSO DI FORMAZIONE

Il nuovo percorso formativo proposto dalla società Infoass, partner tecnologico della Confesercenti da molto tempo, si svolge esclusivamente online ed ha durata di sedici ore complessive.

 

Secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 7 della nuova convenzione, gli originali dei certificati vanno consegnati a cura delle organizzazioni di categoria ai diretti interessati che dovranno custodirli ed esibirli in caso di controlli disposti da Adm senza avere più l’obbligo di depositarli “in copia autenticata ai sensi del d.lgs.445/2000 presso l’Ufficio regionale competente”, così come precedentemente disposto.

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