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DL Crescita convertito in legge: le novità fiscali

Dopo l'approvazione da parte del Parlamento

05 luglio 2019

 

decreto-crescita-legge

Il 28 giugno 2019 il Parlamento ha approvato la legge di conversione del Decreto Crescita. Ecco di seguito le novità fiscali più rilevanti. Dettagli più ampi  tramite il servizio Contabilità nelle sedi Confesercenti Siena .

 

 

Art.1 “MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI”

Viene reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, il c.d. “super ammortamento” nella misura del 130%, per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020, prevedendo un tetto agli investimenti complessivi effettuati al di sopra del quale, per la parte eccedente, il beneficio non spetta (il nuovo super ammortamento può essere utilizzato solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro: oltre tale soglia non spetta alcuna maggiorazione).

Restano esclusi dell’agevolazione in esame tutti gli investimenti effettuati nel primo trimestre dell’anno 2019.

 

Art. 2 .2 “REVISIONE MINI-IRES”

Viene sostituita la c.d. “mini-IRES” (attualmente prevista dai commi da 28 a 34 dell’art. 1, Legge n. 145/2018), con una nuova agevolazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, volta ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES e con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.

In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del:

- 22,5% per il 2019;

- 21,5% per il 2020;

- 20,5% per il 2021;

- 20,0% dal 2022

sul reddito d’impresa dichiarato, fino a raggiungimento dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili) e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto (differenza tra il patrimonio netto del bilancio d’esercizio di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

 

Art.3 “MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI”

Viene incrementata la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.

Vengono previste le seguenti misure di deducibilità:

- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;

- 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;

- 100% a regime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

 

 

Art.3-bis “SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA E DELLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI MODELLI CARTACEI DELLE DICHIARAZIONI”

Viene abrogato l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa

sanzione previsti al comma 3 dell’art. 3 del D. Lgs. n.23 del 14 marzo 2011.

Art.3-ter “TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE

ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI”

Viene modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31

dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Art.3-quater “SEMPLIFICAZIONI PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO”

Viene eliminato l’obbligo dichiarativo relativo al possesso dei requisiti per fruire delle

agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo

grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

 

Art.3-quinquies “REDDITI FONDIARI PERCEPITI”

La disposizione prevede che, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a

decorrere dal 1° gennaio 2020, i contribuenti possono usufruire di una detassazione dei canoni non

percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma

provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, o tramite l’ingiunzione di

pagamento o ancora l’intimazione di sfratto per morosità.

 

Art.4-quinquies “SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE”

La disposizione prevede che, al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase

dichiarativa, i contribuenti interessati all’applicazione degli ISA non devono dichiarare, a tali fini, i

dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo

restando che il calcolo degli Indici viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note

tecniche e metodologiche approvate con Decreto Ministeriale.

 

Art.4-sexies “TERMINI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA”

La disposizione estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i termini di validità dei dati contenuti

nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dal momento della presentazione fino al successivo 31

dicembre (precedentemente era previsto 31 agosto).

 

Art.6 “MODIFICHE AL REGIME DEI FORFETARI”

La disposizione prevede per i contribuenti che applicano il regime forfettario e si avvalgono

dell’impiego di dipendenti e collaboratori, l’introduzione dell’obbligo di effettuare le ritenute alla

fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo

introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi

da € 65.001 a € 100.000.

 

Art.12 “FATTURAZIONE ELETTRONICA REPUBBLICA DI SAN MARINO”

Viene esteso l’obbligo della fatturazione elettronica anche alle operazioni effettuate con la

Repubblica di San Marino.

 

Art.12-ter “SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA”

Viene modificato il termine per l’emissione della fattura prevedendo che a decorrere dal 1° luglio

2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10 giorni) dal momento di effettuazione

dell’operazione di cessione dei beni o della prestazione dei servizi.

 

Art.12-quater “COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO”

La disposizione prevede che i contribuenti trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate,

entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati

contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.

La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre.

La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la

dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno

successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

 

Art. 12-quinquies “PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEGLI ISA”

Si prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano

attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e, quindi, per tutti i contribuenti che,

contestualmente:

• esercitino, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali siano stati

approvati gli Isa (indipendentemente dall’effettiva applicazione degli Isa). È quindi a tal fine

necessario far riferimento agli indici approvati con il D.M. del 23.03.2018 e il D.M. del

28.12.2018,

• dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal

relativo decreto ministeriale di approvazione.

Possono inoltre beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e

imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (e imputano quindi i redditi per trasparenza).

Per completezza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti sulla definizione

dell’ambito soggettivo di applicazione con la Risoluzione 64/E/2019, precisando che ricorrendo tali

condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2018:

• applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L.

190/2014;

• applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di

cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011;

• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;

• dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa.

Infine, in relazione alla lotteria legata ai corrispettivi telematici, è aumentata la possibilità di vincita

dal 20% al 100% per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni

effettuate per mezzo di contanti.

 

Art.13 “VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI”

Per gli anni 2019 e 2020, i Soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettono all'Agenzia

delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:

a. la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;

b. il numero totale delle unità vendute in Italia;

c. a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita

o il prezzo medio di vendita.

Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online si considera debitore dell’imposta solo in

relazione alle vendite per le quali non trasmetta tali dati presenti sulla piattaforma o qualora li

trasmetta in modo incompleto, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

La disposizione modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad

attribuire il ruolo di debitore d’imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori

terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco,

tablet PC e laptop. E’ stata soppressa la previsione secondo cui il primo invio dei dati doveva essere

effettuato a luglio 2019.

 

Art.13-bis “REINTRODUZIONE DELLA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI”

La disposizione reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi

pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.

Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande

alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane,

competente per territorio. Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita, compresi

(nuovamente, come prima accadeva) gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli

esercizi ricettivi e i rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità

superiore a 300 litri.

 

Art.13-quater “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI BREVI E ATTIVITÀ RICETTIVE”

La disposizione introduce delle novità nel settore turistico-ricettivo.

Viene stabilito che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo

degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, siano

solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e sui corrispettivi relativi ai

contratti di locazione breve.

I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal

Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva,

sono trasmessi ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno ai fini di monitoraggio. Viene

inoltre istituita un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni

brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente

all’offerta e alla promozione dei servizi ai clienti, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate.

I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono

pubblicare il suddetto codice nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la

sanzione pecuniaria da 500,00 € a 5.000,00 €.

 

 

Art.16 “CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI RIFERITE A PAGAMENTI

ELETTRONICI DA PARTE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE”

La norma precisa, in via interpretativa, che il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 924,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) spetta esclusivamente a fronte delle

commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti.

Inoltre, viene chiarito che, in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per

pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d’imposta (per garantire

che il credito d’imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni

di carburanti), lo stesso spetti per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il

volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

 

Art.16-bis “RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ISTITUTI AGEVOLATIVI RELATIVI AI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE”

La disposizione riapre fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire:

• alla c.d. “Rottamazione ter”, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della

riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

• al c.d. “Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà

economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

L’adesione dovrà essere fatta attraverso l’apposita domanda (che sarà pubblicata dall’Agente della

riscossione entro 5 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del Decreto crescita convertito in legge) e

dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2019.

Il pagamento delle somme potrà essere effettuato:

• in un ‘unica soluzione entro il 30 novembre,

• in 17 rate, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute,

entro il 30 novembre 2019. Le altre (negli anni 2020-2022) dovranno essere cosi scadenzate

• 28 Febbraio;

• 31 Maggio;

• 31 Luglio;

• 30 Novembre.

Infine, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7

dicembre 2018, potranno essere definiti:

• in un ‘unica soluzione entro il 30 novembre;

• in 9 rate secondo le modalità sopra descritte.

 

Art.35 “OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE”

La disposizione prevede chiarimenti ulteriori in merito alla disciplina sulla “trasparenza delle

erogazioni pubbliche” la quale prevede particolari obblighi e adempimenti di pubblicità in capo alle

seguenti categorie di soggetti:

- Associazioni, fondazioni, Onlus

- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri

- le imprese

per sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere

generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati

nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.

Per la prima categoria, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30

giugno di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi

portali digitali”.

Per le imprese e le cooperative invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla

redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio) e quelle che non sono soggette al medesimo

obbligo.

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