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05 luglio 2019
Il 28 giugno 2019 il Parlamento ha approvato la legge di conversione del Decreto Crescita. Ecco di seguito le novità fiscali più rilevanti. Dettagli più ampi tramite il servizio Contabilità nelle sedi Confesercenti Siena .
Art.1 “MAGGIORAZIONE DELL’AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI”
Viene reintrodotto, a partire dal 1° aprile 2019, il c.d. “super ammortamento” nella misura del 130%, per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020, prevedendo un tetto agli investimenti complessivi effettuati al di sopra del quale, per la parte eccedente, il beneficio non spetta (il nuovo super ammortamento può essere utilizzato solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro: oltre tale soglia non spetta alcuna maggiorazione).
Restano esclusi dell’agevolazione in esame tutti gli investimenti effettuati nel primo trimestre dell’anno 2019.
Art. 2 .2 “REVISIONE MINI-IRES”
Viene sostituita la c.d. “mini-IRES” (attualmente prevista dai commi da 28 a 34 dell’art. 1, Legge n. 145/2018), con una nuova agevolazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, volta ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES e con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.
In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del:
- 22,5% per il 2019;
- 21,5% per il 2020;
- 20,5% per il 2021;
- 20,0% dal 2022
sul reddito d’impresa dichiarato, fino a raggiungimento dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve (diverse da quelle non disponibili) e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto (differenza tra il patrimonio netto del bilancio d’esercizio di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio).
Art.3 “MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI”
Viene incrementata la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Vengono previste le seguenti misure di deducibilità:
- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;
- 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021;
- 100% a regime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Art.3-bis “SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA PROROGA DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA E DELLA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI MODELLI CARTACEI DELLE DICHIARAZIONI”
Viene abrogato l’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca e della relativa
sanzione previsti al comma 3 dell’art. 3 del D. Lgs. n.23 del 14 marzo 2011.
Art.3-ter “TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE
ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI”
Viene modificato il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Art.3-quater “SEMPLIFICAZIONI PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO”
Viene eliminato l’obbligo dichiarativo relativo al possesso dei requisiti per fruire delle
agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo
grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.
Art.3-quinquies “REDDITI FONDIARI PERCEPITI”
La disposizione prevede che, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2020, i contribuenti possono usufruire di una detassazione dei canoni non
percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma
provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, o tramite l’ingiunzione di
pagamento o ancora l’intimazione di sfratto per morosità.
Art.4-quinquies “SEMPLIFICAZIONE IN TEMA DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE”
La disposizione prevede che, al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase
dichiarativa, i contribuenti interessati all’applicazione degli ISA non devono dichiarare, a tali fini, i
dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo
restando che il calcolo degli Indici viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note
tecniche e metodologiche approvate con Decreto Ministeriale.
Art.4-sexies “TERMINI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA”
La disposizione estende, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i termini di validità dei dati contenuti
nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) dal momento della presentazione fino al successivo 31
dicembre (precedentemente era previsto 31 agosto).
Art.6 “MODIFICHE AL REGIME DEI FORFETARI”
La disposizione prevede per i contribuenti che applicano il regime forfettario e si avvalgono
dell’impiego di dipendenti e collaboratori, l’introduzione dell’obbligo di effettuare le ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo
introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi
da € 65.001 a € 100.000.
Art.12 “FATTURAZIONE ELETTRONICA REPUBBLICA DI SAN MARINO”
Viene esteso l’obbligo della fatturazione elettronica anche alle operazioni effettuate con la
Repubblica di San Marino.
Art.12-ter “SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA”
Viene modificato il termine per l’emissione della fattura prevedendo che a decorrere dal 1° luglio
2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10 giorni) dal momento di effettuazione
dell’operazione di cessione dei beni o della prestazione dei servizi.
Art.12-quater “COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO”
La disposizione prevede che i contribuenti trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate,
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche.
La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre.
La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la
dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Art. 12-quinquies “PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEGLI ISA”
Si prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano
attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e, quindi, per tutti i contribuenti che,
contestualmente:
• esercitino, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche per le quali siano stati
approvati gli Isa (indipendentemente dall’effettiva applicazione degli Isa). È quindi a tal fine
necessario far riferimento agli indici approvati con il D.M. del 23.03.2018 e il D.M. del
28.12.2018,
• dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal
relativo decreto ministeriale di approvazione.
Possono inoltre beneficiare della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR (e imputano quindi i redditi per trasparenza).
Per completezza, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti sulla definizione
dell’ambito soggettivo di applicazione con la Risoluzione 64/E/2019, precisando che ricorrendo tali
condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2018:
• applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L.
190/2014;
• applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di
cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011;
• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
• dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa.
Infine, in relazione alla lotteria legata ai corrispettivi telematici, è aumentata la possibilità di vincita
dal 20% al 100% per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni
effettuate per mezzo di contanti.
Art.13 “VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI”
Per gli anni 2019 e 2020, i Soggetti che gestiscono le piattaforme online trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i seguenti dati:
a. la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
b. il numero totale delle unità vendute in Italia;
c. a scelta del contribuente, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita
o il prezzo medio di vendita.
Il soggetto passivo che gestisce la piattaforma online si considera debitore dell’imposta solo in
relazione alle vendite per le quali non trasmetta tali dati presenti sulla piattaforma o qualora li
trasmetta in modo incompleto, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
La disposizione modifica, per gli anni 2019 e 2020, la previsione della norma originaria, volta ad
attribuire il ruolo di debitore d’imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori
terzi la propria piattaforma elettronica per la vendita a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco,
tablet PC e laptop. E’ stata soppressa la previsione secondo cui il primo invio dei dati doveva essere
effettuato a luglio 2019.
Art.13-bis “REINTRODUZIONE DELLA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI”
La disposizione reintroduce l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi
pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.
Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande
alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
competente per territorio. Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita, compresi
(nuovamente, come prima accadeva) gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli
esercizi ricettivi e i rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità
superiore a 300 litri.
Art.13-quater “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI BREVI E ATTIVITÀ RICETTIVE”
La disposizione introduce delle novità nel settore turistico-ricettivo.
Viene stabilito che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo
degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, siano
solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e sui corrispettivi relativi ai
contratti di locazione breve.
I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal
Ministero dell’Interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva,
sono trasmessi ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno ai fini di monitoraggio. Viene
inoltre istituita un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni
brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente
all’offerta e alla promozione dei servizi ai clienti, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate.
I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono
pubblicare il suddetto codice nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la
sanzione pecuniaria da 500,00 € a 5.000,00 €.
Art.16 “CREDITO D’IMPOSTA PER LE COMMISSIONI RIFERITE A PAGAMENTI
ELETTRONICI DA PARTE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE”
La norma precisa, in via interpretativa, che il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 924,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) spetta esclusivamente a fronte delle
commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti.
Inoltre, viene chiarito che, in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per
pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d’imposta (per garantire
che il credito d’imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni
di carburanti), lo stesso spetti per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il
volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.
Art.16-bis “RIAPERTURA DEI TERMINI PER GLI ISTITUTI AGEVOLATIVI RELATIVI AI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE”
La disposizione riapre fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire:
• alla c.d. “Rottamazione ter”, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della
riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
• al c.d. “Saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà
economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
L’adesione dovrà essere fatta attraverso l’apposita domanda (che sarà pubblicata dall’Agente della
riscossione entro 5 giorni dalla pubblicazione in gazzetta del Decreto crescita convertito in legge) e
dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2019.
Il pagamento delle somme potrà essere effettuato:
• in un ‘unica soluzione entro il 30 novembre,
• in 17 rate, la prima delle quali, di importo pari al 20% delle somme complessivamente dovute,
entro il 30 novembre 2019. Le altre (negli anni 2020-2022) dovranno essere cosi scadenzate
• 28 Febbraio;
• 31 Maggio;
• 31 Luglio;
• 30 Novembre.
Infine, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7
dicembre 2018, potranno essere definiti:
• in un ‘unica soluzione entro il 30 novembre;
• in 9 rate secondo le modalità sopra descritte.
Art.35 “OBBLIGHI INFORMATIVI EROGAZIONI PUBBLICHE”
La disposizione prevede chiarimenti ulteriori in merito alla disciplina sulla “trasparenza delle
erogazioni pubbliche” la quale prevede particolari obblighi e adempimenti di pubblicità in capo alle
seguenti categorie di soggetti:
- Associazioni, fondazioni, Onlus
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- le imprese
per sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati
nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni.
Per la prima categoria, si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30
giugno di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2018, “sui propri siti internet o analoghi
portali digitali”.
Per le imprese e le cooperative invece, si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla
redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio) e quelle che non sono soggette al medesimo
obbligo.
Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Definite dall'agenzia delle Entrate: presentazione entro settembre per il 730, entro il 15 ottobre per Unico e Redditi