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14 febbraio 2020
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 7/E/2020, ha chiarito che le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio nella disciplina del regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), in tema di requisiti di accesso (non aver sostenuto più di 20mila euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e di cause di esclusione (aver percepito più di 30mila euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) operano a partire dal periodo di imposta 2020.
In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, la nuova disposizione stabilisce che possono aderire al regime forfettario i contribuenti che nell’anno precedente hanno contemporaneamente:
Con riferimento alla nuova causa di esclusione , non possono adottare il regime agevolativo i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2019, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 € (quindi i contribuenti che, nel 2019, hanno superato il limite non possono accedere al regime forfetario nel 2020).
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Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Definite dall'agenzia delle Entrate: presentazione entro settembre per il 730, entro il 15 ottobre per Unico e Redditi