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CVIRUS Le disposizioni del Decreto 8 marzo 2020

Per imprese, associazioni, società sportive

08 marzo 2020

 

Cvirus-dpcm-8marzo2020

Di seguito la prima sintesi delle evidenze di principale interesse per i soggetti associati (Siena e provincia) contenute nel DPCM 8 marzo 2020, con riserva di maggiori approfondimenti.

 

Nell’articolo 2:

EVENTI

a) ogni attività convegnistica o congressuale: DIFFERITA OLTRE IL 3 APRILE

b) le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura: SOSPESI

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI e LUOGHI DI CULTURA

c): attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati: SOSPESI con SANZIONE della SOSPENSIONE dell’attività in caso di violazione

d) apertura di musei e luoghi di cultura: SOSPESA

e) attività di ristorazione e bar: OBBLIGO di far rispettare la distanza interpersonale di almeno UN METRO, con SANZIONE della SOSPENSIONE dell’attività in caso di violazione

f) altri esercizi commerciali, sia all’aperto che al chiuso: FORTEMENTE RACCOMANDATO l’ACCESSO CONTINGENTATO; evitare ASSEMBRAMENTI, rispetto della distanza interpersonale di almeno UN METRO

 

SPORT

g)Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato: SOSPESI;

CONSENTITI eventi e sedute di allenamento degli atleti agonisti senza la presenza di pubblico; in tali casi le associazioni e le società sportive tramite proprio personale medico devono effettuare i CONTROLLI idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

CONSENTITI lo sport di base e le attività motorie in genere, all'aperto o in palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, SE si rispetta la distanza di almeno UN METRO tra le persone

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

h)fino al 15 marzo 2020, i servizi educativi per l'infanzia, attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani e corsi svolti dalle scuole guida:  SOSPESI; restano POSSIBILI le attività formative a distanza

i)viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate: SOSPESI

 

 

LAVORO

r) la modalità di lavoro agile (v. artt.18-23 legge 22 maggio 2017, n. 81),può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora possibile, è raccomandato ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie

 

Nell’articolo 5:

VALIDITA’ DELLE DISPOSIZIONI

salvo le indicazioni specifiche: fino al 3 aprile 2020.

Questo decreto fa cessare gli effetti dei Dpcm 1 marzo e 4 marzo 2020.

 

Queste le evidenze di principale interesse per i soggetti associati. Si raccomanda a tutti la lettura integrale del decreto.

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