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CVIRUS Disposizioni del Dpcm 22 marzo 2020

Per tutte le attività economiche

27 marzo 2020

 

Dpcm 22 marzo

Il Decreto 22 marzo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede:

  

per le attività commerciali:

resta valido quanto disposto dal Dpcm 11 marzo (apertura iper e supermercati, alimentari, commercio al dettaglio di varie tipologie tra cui elettronica, carburante, ferramenta ed altri: elenco completo nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo)

e resta valido quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della salute 20 marzo (stop somministrazione in aree di servizio e stazioni).

 

 

All’articolo 1, il Dpcm 22 marzo prevede inoltre la sospensione di altre attività industriali e commerciali, eccetto una serie delimitata di attività (allegato 1) che proseguono, tra cui:

  • industrie alimentari, riparazione manutenzione installazione di macchine  e apparecchiature, manutenzione e riparazione di autoveicoli, commercio di parti e accessori di autoveicoli per la sola attività di manutenzione e riparazione;

 

  • commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi; prodotti alimentari; bevande e prodotti del tabacco; prodotti farmaceutici; libri riviste e giornali; macchinari, attrezzature, macchine, accessori forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; altri mezzi e attrezzature da trasporto, strumenti e attrezzature ad uso scientifico; articoli antincendio e infortunistici; prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione; combustibili per riscaldamento;

 

  • magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; servizi postali e attività di corriere; alberghi e strutture simili; servizi di informazione comunicazione; attività finanziarie e assicurative; attività legali e contabili; di direzione aziendale consulenza gestionale; studi di architettura e ingegneria; attività professionali, scientifiche e tecniche; servizi veterinari; di vigilanza privata; di pulizia e disinfestazione; attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali;

 

  • riparazione e manutenzione di computer e periferiche, di telefoni di apparecchiature di comunicazione, di elettrodomestici e articoli per la casa; attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

 

 

Il Decreto prevede la possibilità di modifiche dell’elenco da parte del Ministero dello Sviluppo, sentito il Ministero dell’Economia. In tal senso, il 25 marzo il Ministero dello Sviluppo ha emanato un Decreto ministeriale , sostituendo quello originario con un nuovo elenco, che esclude alcuni codici relativi ad attività di fabbricazione, ed aggiunge nuovi codici relativi a fabbricazione di vetro cavo e di macchine per l'imballaggio, attività delle agenzie di lavoro temporaneo, servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività di consegna a domicilio di prodotti.

 

Per le attività produttive non consentite, si prevede la possibilità di proseguire in modalità lavoro a distanza o di lavoro agile, e/o il completamento delle attività necessarie alla sospensione (spedizione giacenze) entro il 25 marzo.

 

 

Il Decreto ammette la possibilità di prosecuzione per:

  • le attività “funzionali” alle filiere produttive che restano consentite, ed ai servizi di pubblica utilità e servizi essenziali elencate nella legge 146/1190 che restano consentiti (a parte Musei e altri istituti e luoghi di cultura); questa prosecuzione potrà essere sospesa da parte del Prefetto

 

  • la produzione trasporto commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici, prodotti agricoli e alimentari

 

  • le attività “comunque funzionali” a fronteggiare l’emergenza

 

 

  • l’aerospazio e la difesa, ed altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale

 

 

 

Il Decreto, che ha effetto fino al 3 aprile 2020, riprende inoltre le ulteriori restrizioni agli spostamenti da un territorio comunale ad altri previste nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo.

 

 

 

Queste le evidenze estrapolate dal Decreto. Si raccomanda agli interessati la lettura del testo integrale o l’approfondimento tramite i relativi servizi dedicati nelle sedi Confesercenti.

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