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CVIRUS Le disposizioni del Decreto 8 aprile 2020

Per imprese, professionisti, lavoratori autonomi, società e associazioni sportive

09 aprile 2020

 

Decreto-8-aprile

Il Decreto 8 aprile 2020, n.23, dispone una serie di misure urgenti per varie tipologie di soggetti.

 

Tra queste, in particolare:

 

CREDITO (articolo 1)

200 miliardi di euro concessi in forma di garanzia, attraverso la società SACE Simest (gruppo Cassa Depositi e Prestiti) a beneficio delle banche che effettueranno finanziamenti alle imprese, in merito a finanziamenti di durata fino a 6 anni con possibilità per le imprese di preammortamento fino a 24 mesi. Per ogni operazione la garanzia potrà coprire tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, a fronte di alcune condizioni ( tra cui impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi, localizzazione in Italia delle attività produttive finanziate). Le misure sono subordinate all'approvazione della Commissione Europea. Più nello specifico:

  • copertura del 90 per cento e procedura semplificata per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

  • copertura dell’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi di euro;

  • copertura del 70% per le imprese con fatturato superiore

 

 

Fondo centrale di garanzia PMI (articolo 13):

  • fino al 31/12/2020 garanzia a titolo gratuito elevata all’importo massimo per impresa di 5 mln/euro parametrato a spesa salariale, fatturato, costi. La perccentuale d garanzia diretta è aumentata al 90 per cento

  • Possibilità di cumulo con altre garanzie per operazioni immobiliari nel settore turistico di durata minima 10 anni e importo superiore a 500mila euro

  • Possibilità di cumulo con altre garanzie per soggetti con ricavi entro 3.200.000 euro danneggiati dall’emergenza Covid autocertificata

 

 

Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (articolo 14):

Ampliato fino a fine 2020, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (articoli 2 e 3)

  • Misure per il sostegno all'export, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese attraverso la società SACE

  • potenziamento del sostegno all'export con coasssicurazione dello Stato al 90 % sull'attività di SACE

 

 

CONTINUITA' AZIENDALE IN EMERGENZA

Misure per facilitare in emergenza la continuità delle imprese, soprattutto di quelle che prima di questa fase erano in equilibrio. In particolare:

  • per la redazione del bilancio in corso, adottando criteri di prudenza e di continuità, alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso (articolo 7);

  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale (articolo 6)

  • stimolando il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori (articolo 8)

  • Evitando per le imprese l’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza (articolo 10);

  • sterilizzando il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori su vaglia cambiari e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile (articolo 11)

 

 

INTERVENTI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA (Capo III)

  • Ampliati gli interventi “golden power” ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, ed anche ad operazioni intraeuropee, con possibilità per il Governo di aprire procedimento d'ufficio se le imprese non assolvono alla notifica

  • Ampliato il campo di applicazione degli obblighi di trasparenza finanziaria previsti dall'articolo 120 del Testo Unico delle Finanze.

 

 

ADEMPIMENTI FISCALI

Versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 relativi a Iva, ritenute di lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e Inail, addizionale regionale e comunale (articolo 18) sospesi per:

  • soggetti con calo di fatturato (tra marzo 2019 - 2020 e tra aprile 2019 - 2020) di almeno il 33% (se ricavi/compensi sono sotto i 50 milioni) o di almeno il 50% (se ricavi/comprensi sono superiori);

  • in ogni caso, per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;

ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.


Per le attività operanti nei settori maggiormente colpiti (ad es. turismo), anche se non rientrano in tali parametri, restano valide le disposizioni del Decreto 18/2020 (Sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile)

 

 

Ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo (art. 19):

  • sospensione opzionale estesa ad aprile e maggio (richiesta autodichiarazione), da recuperare in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o rateizzandole in 5 rate mensili a partire da luglio 2020.

  • esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza al 20 marzo (remissione in termini)

  • proroga al 30 aprile del termine per l'invio della Certificazione Unica fissato al 31 marzo (articolo 22)

 

 

Assistenza fiscale a distanza (art 25):

possibilità per i lavoratori dipendenti di inviare in via telematica ai CAF la delega per l’accesso ala dichiarazione precompilata e copia della documentazione necessaria, per il periodo d’imposta 2019. Stessa opzione anche per le pratiche Inps. Resta fermo l'obbligo di consegna delle deleghe cartacee e relativa documentazione, al termine dell'emergenza.

 

 

Semplificazione imposta di bollo fatture elettroniche (art. 26):

Possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo senza applicazione di interessi e sanzioni:

1. entro la relativa scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio) qualora l’imposta

del 1° trimestre sia inferiore a € 250;

2. entro la relativa scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre) se l’imposta del

1° e 2° trimestre sia inferiore a € 250.

 

 

Farmaci “compassionevoli”(articolo 27):

esonero dall'applicazione di imposte sulla cessione gratuita

 

 

Dispositivi di Protezione individuale (articolo 30):

applicazione del credito d'imposta 50% sull'acquisto

 

 

Procedure INPS (articolo 35):

possibilità di rilasciare Pin semplificato con identificazione telematica del richiedente (viene posticipato a fine emergenza il riconoscimento diretto)

 

 

TERMINI PROCESSUALI

Rinvio d’ufficio dal 15 aprile al 12 maggio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, salvo i procedimenti penali ex articolo 304 CPP in scadenza a 6 mesi dall' 11 maggio 2020 (articolo 36)

 

sospensione decorrenza termini per compiere atti in processi civili e penali e per la notifica dei ricorsi in primo grado davanti alle Commissioni tributarie, e per i procedimenti amministrativi (periodo 30 aprile – 15 maggio) (articolo 37).

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (Articolo 41) (come da specifiche richieste Confesercenti).

  • eliminata l’imposta di bollo sulle domande di CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

  • estesi gli ammortizzatori sociali straordinari (CIGO-FIS-CIGD) anche ai lavoratori assunti fra il 24/02/2020 e il 17/03/2020

 

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI

Il Decreto contiene inoltre disposizioni concernenti le professioni sanitarie e le sperimentazioni mediche.

 

 

 

Queste le principali evidenze del Decreto 8 aprile. Si raccomanda la lettura integrale del testo, o l'approfondimento tramite i servizi dedicati nelle sedi Confesercenti.

 

 

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