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DL 28 ottobre Nuove misure di sostegno

Per imprese e lavoratori autonomi

29 ottobre 2020

 

DL-28-ottobre

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale Il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, contenente Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In quanto Decreto legge, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

 

Di seguito una prima panoramica suscettibile di aggiornamento delle principali misure di “ristoro” previste nel provvedimento.

 

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)

Riguarda i soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni previste dal DPCM in vigore dal 26 ottobre 2020, individuati dai relativi codici ATECO , per i quali il ristoro è previsto:

a) IN MODO AUTOMATICO  Per i soggetti che già rispettavano le condizioni previste per l’ottenimento del contributo fondo perduto nel mese di giugno (ex art. 25 del D.L. Rilancio) e che lo abbiano in seguito effettivamente percepito. Il citato contributo si determinava sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. L’ammontare sarà determinato come quota del contributo già erogato sulla base di percentuali individuate per ogni settore economico (codice ATECO); la somma verrà direttamente accreditata dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del beneficiario indicato nella precedente istanza per la richiesta del contributo ex art. 25 D.L. Rilancio. Per chi ha ha attivato la partita iva a partire dal 01.01.2019 il contributo spetta a prescindere dal calo di fatturato

b) SU PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA Gli altri soggetti  hanno diritto al contributo tramite apposito canale dell’Agenzia delle Entrate, che sarà riaperto per consentirne la presentazione di istanza a tali soggetti e, successivamente, calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti “automatici” secondo  i criteri quantificativi indicati all’art. 25 del Decreto Rilancio; . i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze devono essere determinati con un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate .

Il DL prevede altre specifiche per determinare le casistiche di esclusione o eccezione dalla percezione del contributo.

 

Misure a sostegno degli operatori turistici (art. 5)

Si prevede l’incremento dei fondi istituiti nello stato di previsione del MIBACT (ex art. 182ce 183 del D.L. Rilancio) per le misure di sostegno in favore delle Agenzie di viaggio, i Tour Operator, le Guide Turistiche e gli Accompagnatori turistici (400 mln /euro) e per le perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi (100 mn/euro), e del fondo istituito per il settore Cultura (50 milioni).

Estese fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni sui biglietti degli spettacoli dal vivo (art. 88 Dl Curaitalia).

Esteso al 30 giugno 2021 il bonus vacanze (Art. 176 DL Rilancio)

 

 PER UN QUADRO RIEPILOGATIVO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ATTIVI: CLICCARE QUI

 

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8)

Viene estesa per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio.

 

Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9)

Integrando l’art. 78 del Decreto Agosto, viene prevista l’esenzione per gli immobili e le  relative  pertinenze  in cui  si  esercitano  le  attività-codici Ateco  individuati dal DL.

 

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)

Viene prorogato al 10 dicembre 2020.

 

Proroga della cassa integrazione e divieto di licenziamento (art. 12, c. 1-13)

Disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

Prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio con le eccezioni già in vigore.

 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali (art. 12, c. 14-17)

Riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. nei  limiti  delle  ore   di integrazione salariale già fruite  nel  mese  di  giugno  2020,  con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,  riparametrato  e applicato su base mensile.

 

Sospensione versamento contributi previdenziali novembre (art. 13)

Per i datori di lavoro privati che svolgono come attività "prevalente" una di quelle dei codici Ateco elencati dal DL sono SOSPESI i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail relativi al mese di competenza NOVEMBRE 2020, che  potranno essere pagati entro il 16 Marzo 2021 in unica soluzione, oppure in 4 rate mensili di pari importo di cui la prima entro il 16 Marzo 2021.

 

Reddito di emergenza (art. 14)

verranno erogate due mensilità del Reddito di emergenza a coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all’importo del beneficio.

 

Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo e indennità per i lavoratori del settore sportivo (art. 15)

Prevista  indennità di 1.000 euro per:

 i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo,  lavoratori   in   somministrazione, lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori  diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello spettacolo con  almeno  30  contributi  giornalieri  versati  dal  1° gennaio 2019; che  hanno cessato involontariamente il  rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio 2019, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne'  di  NASPI, (art. 9  Decreto agosto), e che abbiano svolto  la prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo.

Il DL prevede altre specifiche per determinare le casistiche di esclusione o eccezione dalla percezione del contributo.

 

Contributi per associazioni e società sportive dilettantistiche  (art. 3)

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, da utilizzare per misure da dettagliare con altri provvedimenti.

 

 

Questa la prima panoramica suscettibile di aggiornamento delle principali misure del provvedimento. Si suggerisce la  lettura integrale e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.

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