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Primo aprile: nuove regole sulle etichette delle carni

Estese alle altre tipologie le prescrizioni già previste per vitello e pollame

31 marzo 2015

 

macellaio

Dopo le informazioni sugli allergeni nelle etichette degli alimenti confezionati, sui menù al ristorante e anche sugli alimenti sfusi, in attesa di veder reintrodotto l’obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione, aumentano le indicazioni da fornire al consumatore anche per le carni di maiale, pecora, capra e volatili: dal 1 aprile 2015 infatti, come già accade per le carni di vitello e per il pollame, diventa obbligatoria l’indicazione dell’origine delle carni fresche, refrigerate o congelate di suini, ovini, caprini e volatili. Fanno eccezione solo le carni che risultino immesse legittimamente sul mercato UE in data antecedente il 1° aprile 2015, fino a esaurimento delle scorte.

 

Il Paese dove l’animale è nato, è stato allevato e macellato è, per il Reg. n.1169/2011/UE, il “Paese di origine”. Nei casi in cui l’animale sia vissuto in più Paesi, deve essere comunque prevista un’adeguata indicazione del luogo di allevamento, evitando però inutili complessità sull’etichetta. L’etichetta delle carni destinate al consumatore deve riportare il nome dello Stato dove l’animale è stato allevato. I criteri per identificare tale Stato variano in funzione della specie animale considerata e dell’età di macellazione. Se in nessuno dei Paesi dove l’animale è vissuto è stato raggiunto il periodo minimo di allevamento, l’etichetta riporterà la dicitura “Allevato in: vari Stati membri dell’UE; vari Paesi extra UE o in: vari Paesi dell’UE e Paesi extra UE”. È possibile sostituire le precedenti diciture con la parola Origine seguita dal nome dello Stato se le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato. Devono essere riportati in etichetta il nome dello Stato dove è avvenuta la macellazione preceduto dalla dicitura “Macellato in”, nonché il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. Per le confezioni contenenti più pezzi di carne ottenuta da animali allevati e macellati in vari Stati è necessario garantire il collegamento tra le carni etichettate e il gruppo di animali da cui tali carni sono state ottenute. In particolare per ciascuna specie: l’elenco dei relativi Stati, il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività. Per la carne macinata e le rifilature gli operatori si avvalgono di un sistema di indicazioni semplificato.

 

Gli operatori del settore alimentare possono integrare le suddette indicazioni con informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni ma è ormai chiaro che tutta la filiera delle carni deve disporre di un sistema di identificazione e di registrazione che garantisca il collegamento tra le carni e l’animale o il gruppo di animali da cui sono state ottenute. In fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello; la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni nelle successive fasi di produzione e distribuzione spetta agli operatori della filiera (grossisti, rappresentanti, dettaglianti). Chi confeziona ed etichetta la carne deve garantire la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita e la partita di carne etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono riportare uguali indicazioni.

 

In allegato uno schema riassuntivo delle indicazioni obbligatorie. 

 

Ulteriori informazioni tramite il servizio Ambiente e Sicurezza di Confesercenti Siena.