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Etichettatura alimenti: gli obblighi per i pubblici esercizi sugli allergeni

Ecco cosa va indicato ai consumatori dal 13 dicembre 2014

10 dicembre 2014

 

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Come è noto, dal 13 dicembre 2014 saranno direttamente applicabili nel territorio degli Stati membri dell’UE, e dunque nel nostro Paese, le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.       Fa eccezione la parte inerente gli obblighi relativi alla “dichiarazione nutrizionale”, che si applicherà a partire dal 13 dicembre 2016.
 
          Il Regolamento contiene le nuove norme in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ed opera un complesso riassetto della normativa previgente sui temi indicati. Fatta questa premessa,  occorre fare un aggiornamento circa l’argomento che più preoccupa la categoria dei pubblici esercizi, ossia la tanto chiacchierata norma sull’indicazione degli allergeni contenuti negli alimenti somministrati.

     Il Regolamento infatti si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, comprese strutture come ristoranti, bar, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.
 
     Il Regolamento n. 1169, fra le considerazioni riferisce che “determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e vi permangono, possono provocare allergie o intolleranze in alcune persone e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza scientificamente dimostrati o prodotti, in modo da consentire ai consumatori, in particolare quelli che soffrono di allergie o intolleranze alimentari, di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza”.

           Per questi motivi gli esercizi ove si somministrano alimenti dal 13 dicembre 2014 sono obbligati a fornire ai consumatori l’indicazione degli allergeni, e cioè, di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II del regolamento o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.
 
    In allegato schema riassuntivo e allegato II Reg. CE 1169/2011.
 
    In attesa che un DPCM di prossima emanazione chiarisca quali siano le modalità con cui l’informazione sugli allergeni dovrà essere fornita, queste sono le certezze sulle quali oggi possiamo contare:
 
1. Dal 13 dicembre, ove gli alimenti siano offerti in vendita e/o somministrati al consumatore finale senza preimballaggio è obbligatoria unicamente la fornitura delle indicazioni inerenti la presenza negli alimenti degli ingredienti o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati;
2. Non è assolutamente prevista, l’indicazione della percentuale in cui detti ingredienti sono presenti nell’alimento;
3. Non è prevista, per i piatti serviti negli esercizi di ristorazione, l’indicazione in menu o altrove degli altri ingredienti diversi dagli allergeni;
4. Non è ancora dato conoscere con quali modalità detti ingredienti allergenici debbano essere indicati, ma è bene premunirsi della prova che i consumatori siano stati informati per iscritto della presenza degli allergeni nei piatti, almeno mediante l’inserimento in menu dell’elenco degli ingredienti allergenici impiegati o mediante un cartello che faccia riferimento agli ingredienti allergenici in uso nelle preparazioni;
 
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