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Confezioni alimentari? Dal 13 dicembre inserisci la tabella

Entra in vigore il Regolamento sui valori nutrizionali: ecco le eccezioni

30 novembre 2016

 

etichettatura-alimenti

Dal 13 dicembre 2016 diventerà obbligatorio riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari confezionati la tabella con i valori nutrizionali. La misura interessa le aziende che confezionano prodotti alimentari propri o altrui, e indirettamente quelle che semplicemente  li mettono in vendita.

In particolare, Il responsabile delle informazioni è “l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto…” (art. 8 Reg. 1169/2011). Il regolamento indica anche una serie di casi in cui non è obbligatorio indicare la tabella nutrizionale, e specifica i parametri da seguire per calcolare i valori da dichiarare.

 

COSA VA DICHIARATO IN ETICHETTA

La dichiarazione obbligatoria dei valori nutrizionali deve correttamente informare il consumatore circa le sostanze assunte con la dieta, aiutandolo a scegliere gli alimenti in modo sicuro per la propria salute ed i propri interessi e riguarda sette elementi:

 

Il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri, le proteine e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml di prodotto nel campo visivo principale (parte anteriore dell'imballaggio), mentre gli elementi nutritivi di un elenco determinato, oppure i valori nutrizionali della porzione, possono essere dichiarati volontariamente.

 

LE ECCEZIONI: CASI DI TABELLA NON OBBLIGATORIA

Il Regolamento 1169 all’allegato V definisce i casi in cui non è obbligatorio indicare la tabella nutrizionale:

 

1) I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2) I prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3) Le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4) Le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;

5) Il sale e i succedanei del sale;

6) Gli edulcoranti da tavola;

7) I prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

8) Le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;

9) Gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10) gli aromi;

11) gli additivi alimentari;

12) i coadiuvanti tecnologici;

13) gli enzimi alimentari;

14) la gelatina;

15) i composti di gelificazione per marmellate;

16) i lieviti;

17) le gomme da masticare;

18) gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
19) gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore.


LE ULTERIORI ECCEZIONI

i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, con circolare n. 361078 del 16 novembre 2016 hanno precisato quali sono le ulteriori eccezioni all'obbligo della dichiarazione nutrizionale sui prodotti alimentari confezionati.  In estrema sintesi, sono esentati dall'obbligo di esporre la tabella con i valori nutrizionali nelle etichette dei prodotti confezionati:

 

 i produttori artigianali che vendono direttamente al consumatore finale (compresi ristoranti, mense, ecc.) nel negozio adiacente al punto vendita, oppure, a condizione che non ci siano intermediari, anche ad altri negozi al dettaglio che forniscono direttamente consumatori finali.

 

La vendita deve essere limitata all'interno della provincia o nelle province limitrofe a quella  dove ha sede l'azienda, e L'impresa per poter godere dell'esenzione deve anche avere un volume di affari inferiore a 2 milioni di euro€ ed un numero di persone impiegate inferiore a 10 (tutti compresi, titolare, soci, dipendenti, collaboratori ecc.).



COME CALCOLARE RAPIDAMENTE LA TABELLA

Per le aziende associate,  in vista della scadenza Confesercenti Siena mette a disposizione dei propri soci un servizio dedicato all’elaborazione delle tabelle nutrizionali, tramite un software specifico basato su banche dati istituzionali che consente di creare una tabella nel pieno rispetto della normativa, consentendo così di abbattere i costi correlati.

 

Per maggiori informazioni o per attivare il servizio: Ambiente & Sicurezza Confesercenti Siena numero verde 800 91 48 48ambiente@confesercenti.siena.it.

 



 

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