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Filiera olio e grassi: in fattura va indicato il contributo ambientale

Dovuto dalla prima immissione del prodotto

08 gennaio 2018

 

olii

Le imprese che producono, importano, riciclano e recuperano, quelle che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, sono tenute all’iscrizione al Conoe, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

Nella categoria dei produttori sono coinvolti  frantoi e caseifici, ma anche ristoranti, pizzerie, gastronomie, pasticcerie, forni ecc. .
Queste imprese, se producono il rifiuto in questione, oltre all’obbligo di stoccare gli oli esausti in appositi contenitori conformi alla normativa e di conferirli ad aziende autorizzate, devono anche iscriversi al Conoe.

Le imprese tenute all’iscrizione possono partecipare tramite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, tra cui la Confesercenti, che ha aderito al Conoe per assicurare ai propri associati la possibilità di adempiere all’obbligo.

 

Le imprese che producono, raffinano o importano oli e grassi animali o vegetali per uso alimentare sono tenute al versamento di un contributo se questi oli e grassi, venduti sul territorio nazionale, sono  destinati a diventare rifiuto.


Il contributo è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al Conoe con cadenza trimestrale (entro il 30/4, 31/7, 31/10, 31/1, con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente).

Del contributo deve essere data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura "Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione.

Il contributo è a carico del produttore/importatore di oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimentare destinati a diventare rifiuto, solo per le utenze professionali.

Dal 1/7/2017, in linea generale e/o al momento della prima immissione nel mercato nazionale, sulle fatture di vendita deve essere riportato, da parte del produttore/importatore di questi oli e grassi, il valore del contributo Conoe in base alla quantità e la tipologia di olio (euro/ton).

Al contributo va applicata l'IVA al 22%.

Nelle fasi successive alla prima immissione con applicazione del contributo, i soggetti coinvolti sono i confezionatori, commercianti all'ingrosso e commercianti al dettaglioche li cedono a utilizzatori professionali la cui attività dà luogo alla formazione di olio esausto (rifiuto)Per tali soggetti nelle fatture di vendita sarà sufficiente riportare la dicitura "Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto"

In caso di esportazione, in fattura si evidenzia "contributo CONOE non dovuto per esportazione".

 

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