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03 settembre 2018
Con la sentenza 38793, La Corte di Cassazione ha recentemente respinto il ricorso di un ristorante presentato contro la contestazione del reato di frode in commercio, scattata dopo che nel menu del locale non era stata specificata la presenza di alimenti surgelati. Nella sentenza, la Corte ha sostenuto che anche l’uso di prodotti trattati con l’abbattitore deve essere segnalato sul menù in modo che il cliente sia regolarmente informato; può bastare un semplice asterico (*) ma, in ogni caso, questa indicazione non può mancare nel menù del ristorante. Il reato scatta indipendentemente dall’ottima qualità degli alimenti, non ha nessuna rilevanza che siano stati trattati a regola d’arte e non si può fare riferimento nemmeno alla normativa comunitaria che, anche se prevede in alcuni casi delle deroghe all’indicazione dei prodotti surgelati, ha valore solo ai fini igienico-sanitari e non civili.
La sentenza sui surgelati integra il quadro di sanzioni relativo ad irregolarità nell’etichettatura degli alimenti, delineato dalla scorsa primavera con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 231/2017 riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi gli allergeni e l’adeguamento della normativa nazionale alle vigenti regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.
Il Decreto è stato pubblicato, sulla GU n. 32, dell’8 febbraio 2018, ed entrato in vigore mercoledì 9 maggio 2018, abrogando così il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.
Il nuovo decreto stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011 relative a:
Il decreto 231 esamina poi nel dettaglio le sanzioni per la violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in particolare per quelle riferite a:
All’articolo 16 sono stabilite le sanzioni per le violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti e, successivamente, le relative sanzioni nel caso di mancato rispetto della normativa, sui seguenti aspetti della vendita ed etichettatura:
E’ importante evidenziare che è considerato soggetto responsabile l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, dall'importatore nel mercato dell'Unione
L’Autorità designata quale competente ad effettuare le sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), oltre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
Per gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto, è stata prevista una fase transitoria e potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Gli alimenti immessi sul mercato riportanti una adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto saranno escluse dalle sanzioni, così come le forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, nel caso di irregolarità di etichettatura, purché tali irregolarità non interissino la data di scadenza o le informazioni su sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE INDICAZIONI PER I PUBBLICI ESERCIZI
In caso di alimenti non preimballati serviti dalle collettività (piatti serviti nei ristoranti e nei pubblici esercizi in genere), è obbligatoria solo l'indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso sia servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.
In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.
In alternativa, l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze può essere riportato sul menù, su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.
Di detto cartello è possibile qui sotto gli esempi assolutamente in linea con le norme attuali qui descritte. in alternativa; è possibile richiederlo alla propria abituale sede Confesercenti.
Alimenti decongelati
Con riferimento agli alimenti serviti alle collettività è obbligatorio riportare la designazione «decongelato», fatti salvi i casi di deroga previsti vale a dire:
A) ingredienti presenti nel prodotto finale;
b) alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
c) alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.
ALLEGATI UTILI
Decreto legislativo n. 231/2017
Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Riguarda imprese già costituite con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust
Definiti i tempi per le aziende che producono o gestiscono rifiuti pericolosi