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Etichette alimenti: le sanzioni nei casi di irregolarità

Le sanzioni in vigore dal 9 maggio 2018 e la sentenza sui surgelati nel menu

03 settembre 2018

 

etichette-alimenti-2018

Con la sentenza 38793, La Corte di Cassazione ha recentemente respinto il ricorso di un ristorante presentato contro la contestazione del reato di frode in commercio, scattata dopo che nel menu del locale non era stata specificata la presenza di alimenti surgelati. Nella sentenza, la Corte ha sostenuto che  anche l’uso di prodotti trattati con l’abbattitore deve essere segnalato sul menù in modo che il cliente sia regolarmente informato; può bastare un semplice asterico (*) ma, in ogni caso, questa indicazione non può mancare nel menù del ristorante.  Il reato scatta indipendentemente dall’ottima qualità degli alimenti, non ha nessuna rilevanza che siano stati trattati a regola d’arte e non si può fare riferimento nemmeno alla normativa comunitaria che, anche se prevede in alcuni casi delle deroghe all’indicazione dei prodotti surgelati, ha valore solo ai fini igienico-sanitari e non civili. 

 

La sentenza sui surgelati integra il quadro di sanzioni relativo ad irregolarità nell’etichettatura degli alimenti, delineato dalla scorsa primavera con l’entrata in vigore del  Decreto legislativo n. 231/2017 riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, compresi gli allergeni e l’adeguamento della normativa nazionale alle vigenti regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.


Il Decreto è stato  pubblicato, sulla GU n. 32, dell’8 febbraio 2018, ed entrato  in vigore  mercoledì 9 maggio 2018, abrogando così il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109.

 

Il nuovo decreto stabilisce le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011 relative a:

  • Leali pratiche di informazione (art. 3);
  • Obblighi informativi da parte degli Operatori del Settore Alimentare (art. 4);
  • Apposizione delle informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati (art. 5);
  • Modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie (art. 6);
  • Vendita a distanza (art. 7).

 

Il decreto 231 esamina poi nel dettaglio le sanzioni per la violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie in etichetta ed in particolare per quelle riferite a:

  • Denominazione dell'alimento (art. 8);
  • Elenco degli ingredienti (art. 9);
  • Requisiti nell'indicazione degli allergeni (art. 10);
  • Indicazione quantitativa degli ingredienti e l'indicazione della quantità netta (art. 11);
  • Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento (art. 12);
  • Paese di origine o luogo di provenienza (art. 13);
  • Titolo alcolometrico (art. 14);
  • Dichiarazioni nutrizionali (art. 15).

 

All’articolo 16 sono stabilite le sanzioni per le violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti e, successivamente, le relative sanzioni nel caso di mancato rispetto della normativa, sui seguenti aspetti della vendita ed etichettatura:

 

  • Diciture o marche che consentono di identificare la partita a cui appartiene una derrata alimentare (art. 17);
  • Vendita di alimenti non preimballati tramite distributori automatici o locali automatizzati (art. 18);
  • Vendita di prodotti non preimballati (art. 19);
  • Le menzioni da riportare sui prodotti non destinati al consumatore (art. 20).

 

E’ importante evidenziare che è considerato soggetto responsabile l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, dall'importatore nel mercato dell'Unione

 

    L’Autorità designata quale competente ad effettuare le sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), oltre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

 

Per gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, che risultino non conformi al decreto, è stata  prevista una fase transitoria e potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

 

Gli alimenti immessi sul mercato riportanti una adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto saranno escluse dalle sanzioni, così come le forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, nel caso di irregolarità di etichettatura, purché tali irregolarità non interissino la data di scadenza o le informazioni su sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.

 

 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE INDICAZIONI PER I PUBBLICI ESERCIZI

 

    In caso di alimenti non preimballati serviti dalle collettività (piatti serviti nei ristoranti e nei pubblici esercizi in genere), è obbligatoria solo l'indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.

 

Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso sia servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.

 

In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

 

    In alternativa, l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze  può essere riportato sul menù, su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

    Di detto cartello è possibile qui sotto gli esempi assolutamente in linea con le norme attuali qui descritte. in alternativa; è  possibile richiederlo alla propria abituale sede Confesercenti.

 

Alimenti decongelati

Con riferimento agli alimenti serviti alle collettività è obbligatorio riportare la designazione «decongelato», fatti salvi i casi di deroga previsti vale a dire:

 

A) ingredienti presenti nel prodotto finale;

b) alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;

c) alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

 

 

ALLEGATI UTILI

Decreto legislativo n. 231/2017

Cartello unico ingredienti

Cartello prodotti non preimballati

Cartello allergeni pubblici esercizi

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