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panificio, pane fresco e conservato: ecco quando usare e non usare queste definizioni

C'è tempo fino a febbraio 2019 per smaltire imballaggi con le precedenti dizioni

21 novembre 2018

 

pane-definizioni

Nella Gazzetta ufficiale del 19 novembre 2018 è stato pubblicato  il Decreto n. 131/2018, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro della salute, contenente il Regolamento nazionale recante la prevista disciplina delle denominazioni e diciture specificamente indicate in oggetto.

 

Il provvedimento, in attesa di un nuovo  Progetto di Legge – quadro sulla materia, aggiorna le denominazioni in uso nei panifici:  

 

-         in base all’art. 1 si intende per “panificio” l'impresa che disponga di impianti di produzione del pane e di eventuali altri prodotti da forno ed assimilati od affini, svolgendo altresì l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale;

-         ai sensi dell’art. 2 è definito “fresco” il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento od alla surgelazione, eccezion fatta unicamente per il rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi ed altri trattamenti aventi effetto conservante. A tal fine, è ritenuto continuo il processo di produzione per il quale intercorra un intervallo di tempo non oltre le settantadue ore tra l'inizio della lavorazione e l’effettiva messa in vendita del prodotto finito.

 

 

Per quanto riguarda invece il  “pane conservato” o che dir si voglia “a durabilità prolungata”:

 

  • il pane non preimballato, di cui al combinato disposto tra il predetto art. 44 e l’Allegato VI parte A punto 1 del già commentato Reg. UE 1169/11, sarà posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di custodia per i consumatori finali, qualora sia stato preparato o prodotto attraverso una procedura di conservazione ulteriore rispetto all’iter già oggetto dei previgenti obblighi informativi sanciti a livello nazionale ed europeo;
  • si intende che il pane per il quale sia stato utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell'arco del suo processo produttivo, dovrà essere esposto al momento della vendita in appositi scomparti riservati.

 

Gli operatori del settore hanno ora tempo fino al 19 febbraio 2019 per smaltire le scorte di   incarti od imballi residui, che riportino denominazioni di vendita e diciture che risultino ancora non conformi a quelle nuove.

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