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Sacchetti di plastica non 'bio': attenzione alle sanzioni

importante controllare le caratteristiche delle scorte

05 novembre 2014

 

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Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n° 192 del 20 agosto u.s.) della legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge n. 91/2014 (c.d. decreto “competitività”), sono in vigore le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili, anche se ceduti a titolo gratuito. Per “commercializzazione” deve intendersi, infatti, “l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita”, quindi, anche l’omaggio del classico sacchetto della spesa. Di conseguenza, la cessione di sacchetti non aventi le caratteristiche* richieste anche a titolo gratuito non è consentita ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

Eventuali scorte di magazzino di sacchetti non biodegradabili dovranno essere smaltite come rifiuti speciali non pericolosi.

*Queste le caratteristiche che devono possedere i sacchetti della spesa per essere in regola:

- Sacchi monouso per l'asporto merci, biodegradabili e compostabili, realizzati in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- Sacchi riutilizzabili con maniglia esterna e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare, 100 micron se destinati ad altri usi;
- Sacchi riutilizzabili senza maniglia esterna e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare, 60 micron se destinati agli altri usi.

Le sedi Confesercenti sono a disposizione per maggiori informazioni o per esprimere pareri su campioni di sacchetti.