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TERZO SETTORE In vigore il correttivo al Codice

Fissato ad agosto 2019 il termine per l’adeguamento degli statuti

27 settembre 2018

 

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Dall’11 settembre 2018 è in  vigore il Decreto correttivo del Codice del Terzo settore, pubblicato il giorno precedente nella Gazzetta Ufficiale. Le correzioni fanno riferimenti a vari aspetti tra quelli considerati dal Codice: tra questi c’è la definizione, ovvero le caratteristiche dell’attività di un ente dalle quali dedurre se può o non può rientrare nella casistica di Ente Terzo Settore. Il correttivo in particolare ha specificato che l’attività “di interesse generale” non deve essere obbligatoriamente esclusiva: è ammesso tra gli ETS  anche il soggetto che esercita tale attività in via “principale” (non “esclusiva”), e che accanto ad essa svolge anche attività diverse, sia pure in via secondaria o strumentale. La secondarietà/strumentalità di questa attività aggiuntiva va documentata nella relazione di missione, nel rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio, a seconda della dimensione dell’ETS.

 

RENDICONTO DI CASSA PER I PIU’ PICCOLI

Il Decreto correttivo dell’11 settembre è anche intervenuto sugli adempimenti di bilancio disposti per gli Enti Terzo Settore. Per gli ETS che riportano entrate inferiori a 220mila euro la rendicontazione è assolta già con il più semplice Rendiconto per cassa. 

 

LA DATA-LIMITE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO

Per poter essere iscritte nel prossimo Registro  Unico nazionale del Terzo Settore, Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale hanno ora tempo fino al 3 agosto 2019 per adeguare i propri statuti.

 

ALTRI CORRETTIVI

Altre modifiche riguardano le modalità di acquisizione della personalità giuridica e la conseguente autorità di riferimento, la dimensione volontaria delle Associazioni di promozione sociale e la compresenza di lavoratori retribuiti e personale volontario, con la specifica che una stessa persona non può ricoprire entrambi i ruoli, salvo in casi particolari.

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