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BONUS TV Ecco le istruzioni per gli esercenti

Il Decreto ministeriale spiega le modalità di erogazione dei contributi agli utenti finali

04 dicembre 2019

 

nuovi apparecchi con tecnologia DVB-T2

Il  Decreto 18 ottobre 2019, adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle finanze e pubblicato in GU n. 270 del 18-11-19, ha previsto le modalità per l'erogazione dei contributi in favore degli utenti finali per l'acquisto – a decorrere dal 18 dicembre 2019 e sino al 31 dicembre 2022 - di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2.

 

A tal proposito, è appena il caso di ricordare che il bonus in oggetto, così come previsto ai sensi dell’art. 1 comma 1039 lett. c) della vigente Legge n. 205/2017 e ss. (Bilancio 2018), sarà concesso ai soli residenti nel nostro Paese che risultino essere appartenenti a nuclei familiari con valore ISEE non oltre € 20.000, nonché acquirenti - durante il summenzionato periodo di sperimentazione – di apparecchiature provviste delle seguenti caratteristiche tecniche (v. art. 1 commi 1 e 2 nuovo DM 18 ottobre 2019):

 

apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi - dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi, da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.”.

 

  Dunque, occorre chiarire al riguardo che gli esercenti il commercio di apparecchiature elettroniche, qualora intendano vendere agli utenti finali i sopra descritti apparati, dovranno anzitutto registrarsi a decorrere dal 3 dicembre 2019 p.v. tramite il “servizio telematico” ad hoc reso disponibile dall'Agenzia delle entrate sul Portale www.agenziaentrate.gov.it, secondo procedure on line indicate anche dalla competente Direzione ministeriale sul Sito www.mise.gov.it.

 

Inoltre, per quanto concerne le specifiche modalità operative del bonus in questione, è opportuno precisare in primo luogo che tale contributo sarà riconosciuto agli utenti sotto forma di sconto, applicato dal venditore dell'apparecchio elettronico sul relativo prezzo finale comprensivo dell’IVA senza ridurne la base imponibile, per un importo pari a € 50 o per un ammontare corrispondente al medesimo corrispettivo di vendita, qualora inferiore a € 50.

 

In secondo luogo, per ogni eventuale aggiornamento agli esercenti associati interessati che ritengano di volersi iscrivere nel sopra richiamato servizio on line, riepiloghiamo di seguito in sintesi le fasi essenziali dell’iter previsto per l’applicazione dello sconto in oggetto ai consumatori finali (v. art. 2 nuovo DM 18 ottobre 2019):

 

 - l'utente acquirente presenterà all’esercente venditore di apparecchi TV con tecnologie trasmissive DVB-T2 l’apposita domanda di sconto, autocertificando tra l’altro con dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 ss. che il valore ISEE del proprio nucleo familiare non supera € 20.000 euro e che gli altri componenti del medesimo non si sono già avvalsi del contributo, nonché allegando copia del proprio documento di identità;

 

 - l’esercente venditore, utilizzando per quanto di sua competenza il “servizio telematico” reso disponibile dall'Agenzia delle entrate, trasmetterà al MSE – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - una comunicazione on line contenente a pena di inammissibilità: il codice fiscale proprio e quello dell’utente acquirente, gli estremi del documento di identità del medesimo consumatore (già ricevuto in allegato alla richiesta di contributo), i dati identificativi dell'apparecchio TV al fine di permetterne l’accertamento di idoneità, il prezzo finale di vendita comprensivo dell'IVA e l'ammontare dello sconto da applicare (€ 50 o l’importo corrispondente allo stesso corrispettivo di acquisto, qualora inferiore a € 50);

 

 - dunque, il “servizio telematico” dell'Agenzia delle entrate verificherà, per ogni comunicazione acquisita dagli esercenti ed in relazione ai dati identificativi forniti dal MSE in ordine agli apparati TV come sopra caratterizzati, la sussistenza delle seguenti condizioni minime necessarie:

 

 l'idoneità dell'apparecchio (v. sopra indicate caratteristiche tecniche di cui all’art. 1 nuovo DM 18 ottobre 2019);

 la circostanza essenziale che l'utente finale come sopra fiscalmente identificato non abbia già usufruito dello sconto;

 l’effettiva disponibilità, istanza per istanza in ordine cronologico, delle risorse finanziarie di cui al comma 1039 lett. c) citata L 205/17 ss.

 

Al buon esito di tale accertamento, lo stesso “servizio telematico” confermerà la disponibilità del contributo, con apposita attestazione indirizzata all’esercente venditore;

 

 - l’esercente venditore, a sua volta, potrà annullare l’operazione tramite la medesima piattaforma on line dell’Agenzia delle entrate, nei soli casi in cui la prospettata vendita dell'apparecchio TV non si concluda, oppure l’utente acquirente proceda alla sua restituzione.

 

  Si evidenzia altresì che l’esercente venditore di apparecchi TV con tecnologie trasmissive DVB-T2, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della attestazione di disponibilità del contributo da applicare all’utente finale, avrà facoltà di recuperare lo sconto praticato avvalendosi di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ex art. 17 D. Lgs n. 241/1997 ss., da indicare nella dichiarazione dei redditi (v. art. 3 nuovo DM 18 ottobre 2019).

 

Al fine di ottenere tale rimborso tramite la fruizione di un’agevolazione fiscale ad hoc, l’operatore interessato dovrà presentare il relativo modello F24 all’Agenzia delle entrate utilizzando in via esclusiva gli appositi servizi telematici resi disponibili, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ciò salvo restando che il codice tributo da indicare nel modulo e le istruzioni per la compilazione del medesimo saranno approvati dall’Agenzia stessa, nell’ambito di una specifica Risoluzione.

 

  Si intende che sarà onere dello stesso esercente venditore dell’apparecchiatura televisiva custodire la richiesta di sconto firmata dall’utente acquirente, nonché la copia dell’accluso documento di identità e dell’attestazione del corrispettivo versato dal medesimo consumatore, al fine di consentire alla competente Direzione MSE ed all’Agenzia delle entrate l’esercizio di ogni opportuna verifica in merito al possesso dei necessari requisiti ed all’osservanza delle prescritte condizioni (v. art. 6 nuovo DM 18 ottobre 2019).

 

Si informa infine che il MSE, nell’ambito di successivi decreti direttoriali, renderà nota la data di effettiva scadenza delle erogazioni in oggetto - nel caso di esaurimento delle risorse stanziate per l’anzidetto periodo di sperimentazione dal 18 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022 - ed approverà altresì contestualmente eventuali ulteriori disposizioni operative in merito ai sopra illustrati oneri di comunicazione.

 

 

Maggiori informazioni tramite il servizio Legislativo nelle sedi Confesercenti Siena

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