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CVIRUS Disposizioni del Decreto 25 marzo 2020: sanzioni e riordino norme

Per cittadini e attività economiche

26 marzo 2020

 

Il DL 25 marzo 2020 n, 19 mette ordine alle norme finora approvate per contenere l’epidemia da COVID-19. Le disposizioni approvate con i primi decreti-legge (n. 6 e 9) sono state poi seguite da una serie di decreti del Presidente del Consiglio di Ministri con i quali è stata gestita l’emergenza, ma che implicavano un “riordino strutturale” delle funzioni, rimettendo al centro il Parlamento.

 

In questo senso il DL n. 19 prevede che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020.

 

Prima conseguenza pratica di quanto disposto in questo decreto di riordino è l’aggiornamento delle sanzioni previste per la mancata osservanza delle disposizioni di emergenza.

 

LE SANZIONI IN EMERGENZA

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati con DPCM o con atti delle Regioni o dei Comuni, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Se il mancato rispetto d avviene utilizzando un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

 

 

LE SANZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE

Viene applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per la mancata osservanza delle disposizioni che riguardano:

 

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

 

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

 

p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

 

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

 

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

 

z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

 

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

 

In caso di violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

 

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto; quelle per le violazioni delle misure regionali o comunali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. In caso di reiterata violazione di una stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

 

VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ALLONTANAMENTO

 

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitto contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) (divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus), è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, che per chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo prevede l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

 

 

Queste le evidenze estrapolate dal Decreto. Si raccomanda agli interessati la lettura del testo integrale o l’approfondimento tramite i relativi servizi dedicati nelle sedi Confesercenti.

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