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DECRETO LEGGE 13 MARZO Nuove restrizioni, congedi e bonus baby sitting

In vigore dal 15 marzo

13 marzo 2021

 

Nella Gazzetta ufficiale di oggi è stato pubblicato il Decreto legge n.30.

 

Queste le principali novità:

  

PERIODO 15 MARZO - 2 APRILE

Dal 15 marzo al 2 aprile, e poi ancora il 6 aprile:

 Nelle zone definite gialle si applicano le misure previste per le zone arancioni

 

In queste zone è' consentito lo spostamento tra le 5.00 e le 22.00 verso una sola abitazione privata all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti; nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

 

Per le altre zone vale quanto disposto con la legge 29/2021.

 

 

PERIODO 3- 5 APRILE

In tutto il territorio nazionale si applicano le misure da zona rossa, salvo le parti classificate zona bianca.

 

In questi giorni sarà consentito lo spostamento tra le 5.00 e le 22.00 all’interno della Regione, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

 

 

FACOLTA' DI RESTRIZIONI PROVINCIALI

I Presidenti delle Regioni possono adottare misure più restrittive per le province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o dove ci sia un'alta circolazione di varianti

 

 

BONUS BABY SITTING E CONGEDI GENITORIALI

I genitori di figli 16enni o più piccoli, lavoratori dipendenti, possono svolgere lavoro agile in alternanza con l'altro genitore, per i periodi corrispondenti ai casi di:

  • didattica a distanza

  • figlio positivo al virus

  • figlio in quarantena

 

Se il lavoro agile è materialmente impossibile:

  • se il figlio è 14enne o minore, il genitore può astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente, percependo indennità pari al 50 per cento della retribuzione

  • se il figlio ha tra 14 e 16 anni, il genitore che si astiene può astenersi dal lavoro senza percepire l'indennità ma conservando il posto di lavoro

 

Negli altri casi di lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, con figli 14enni o minori, è previsto un bonus baby sitting da 100 euro settimanali. Il bonus è previsto anche per i non iscritti all'Inps, previa comunicazione dei beneficiari da parte del rispettivo istituto.

 

 

Queste le novità principali introdotte dal Decreto. Si suggerisce la lettura del provvedimento, e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena

 

 

COLORI E RESTRIZIONI: RIEPILOGO

 

ZONA ARANCIONE

  •  Consentito il COMMERCIO AL DETTAGLIO seguendo le già disposte misure di prevenzione
  •  Sospese MOSTRE e servizi di apertura al pubblico dei MUSEI e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, TEATRI, CINEMA, PALESTRE, PISCINE E IMPIANTI SCIISTICI
  •  Sospesa la RISTORAZIONE salvo mense e del catering continuativo su base contrattuale
  • Consentito l’asporto (fino alle ore 18 per i codici Ateco 56.3; fino alle 22 gli altri) nel rispetto delle norme di prevenzione

  • Consentita la consegna a domicilio h. 24 nel rispetto delle norme di prevenzione

  • Consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e lungo gli itinerari europei E45 e E551, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

 

 

ZONA ROSSA

  • Sospese le attività commerciali al dettaglio,
  • Sospesi  indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Consentite le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, oltre che lavanderie e tintorie, purché sia consentito l'accesso solo a tali attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
  • Consentite le attività di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, tabacchi, edicole e librerie
  • Sospesi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, di gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle attività consentite sopra.
  • Sospese le attività di servizi alla persona
  • Sospesa la ristorazione, salvo mense e del catering continuativo su base contrattuale
  • Consentito l’asporto fino alle ore 18 nel rispetto delle norme di prevenzione
  • Consentita la consegna a domicilio h. 24 nel rispetto delle norme di prevenzione

 

 

ZONA BIANCA

Nelle zone bianche si mantiene l’applicazione delle misure anti-contagio generali e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi di assembramento (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

 

 

CHE REGOLE SEGUIRE NEGLI ALTRI CASI?

Per i casi qui non menzionati valgono le disposizioni già entrate in vigore con i precedenti provvedimenti. Chiarimenti sono disponibili tramite le FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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