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TURISMO in vigore la nuove legge regionale

Il testo unico attende il Regolamento attuativo entro sei mesi

12 gennaio 2017

 

legge-turismo-toscana

E’ in vigore da oggi la legge regionale n.86, approvata lo scorso 20 dicembre 2016, che riscrive l’intero testo unico delle leggi regionali in materia di turismo risalente al 2000. Per la sua completa operatività, la legge dovrà essere corredata da un Regolamento Regionale di attuazione, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo testo unico (quindi entro la prima decade di giugno).

 

Tra gli intenti dichiarati dalla Regione Toscana, la nuova legge punta a ridisegnare la nuova governance di settore per contravvenire lo scioglimento delle APT nel 2010 e la riorganizzazione delle province disposte dalla legge Delrio risalente al 2014, completando così l’operazione di modifiche al fine di un riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo.

 

 

LA NUOVA GOVERNANCE TURISTICA REGIONALE

La nuova governance prevede compiti amministrativi per i vari livelli istituzionali. In particolare:

Regione

-          la programmazione di politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo;

-          l'omogeneità dei servizi e delle attività inerenti l'offerta turistica regionale;

-          le attività di promozione turistica rivolte alla domanda nazionale ed estera, anche utilizzando le piattaforme digitali;

-          il coordinamento delle attività di accoglienza e informazione turistica;

-          l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale;

-          la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici.

 

Comuni

-          L’esercizio delle strutture ricettive;

-          L’esercizio delle attività professionali;

-          L’accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale


Ai comuni è anche affidata la possibilità di svolgere, in forma associata con altri comuni, le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale.  L'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale. In questo caso i comuni di ambiti territoriali contigui possono convenzionarsi seguendo alcuni obblighi dettati dalla disciplina.

 

 Cabina di regia del turismo

Questa nuova istituzione nasce per garantire il necessario incontro fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale. E’è composta da:

-           l'assessore regionale al turismo

-           rappresentanti dei comuni e 1 membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;

-           membro designato dalle camere di commercio

-           membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese del turismo

-           3 membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

-           1 membro designato dalle associazioni agrituristiche

 

 

LA DEFINIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE

La nuova legge definisce come “strutture ricettive”:

  • alberghi;
  • residenze turistico-alberghiere;
  • alberghi diffusi;
  • condhotel;
  • campeggi;
  • villaggi turistici;
  • marina resort;
  • aree di sosta;
  • parchi di vacanza.

 

Nel suo III titolo, la legge introduce la nuova definizione di apertura stagionale con la quale si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell'arco dell'anno solare.

GLI ALBERGHI

Per gli alberghi la novità principale è l'ampliamento delle attività per i non alloggiati.  In particolare viene disciplinata:
- La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
- La vendita al dettaglio al pubblico nei limiti di un esercizio di vicinato;
- Le attività di centro benessere.

 

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Sono definite strutture extra-alberghiere:

  • le strutture ricettive extra - alberghiere per l'ospitalità collettiva:
    case per ferie; ostelli per la gioventù; rifugi escursionistici; rifugi alpini; bivacchi fissi
  • le strutture ricettive extra - alberghiere con le caratteristiche della civile- abitazione: esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d'epoca; i residence; le locazioni turistiche.

 

Case per ferie e Ostelli per la gioventù
La nuova disciplina precisa meglio i soggetti gestori delle Case per ferie e Ostelli per la gioventù: soggetti pubblici, associazioni, enti ed imprese che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.

 

Affittacamere e bed&breakfast

La legge regionale precisa che possono essere esercitati sia in forma  imprenditoriale, sia in forma non professionale. Nel B&B sono forniti l'alloggio e i servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.

 

Case Appartamenti vacanze e residenze d'epoca

La legge regionale ribadisce che sono gestiti in forma imprenditoriale

 

Locazioni turistiche

Vengono stabiliti i parametri oltre i quali la gestione di alloggi esclusivamente destinati a locazione turistica presenta le caratteristica di una attività professionale e non residuale.

Le locazioni turistiche possono essere esercitate:

1) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:

a) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;

b) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell'anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell'anno solare;

 

2) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.

La norma precisa che gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:

i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;

le condizioni di sicurezza e salubrità  degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente.

I proprietari e gli usufruttuari che intendono locare dovranno comunicare, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell'attività e le informazioni relative all'attività svolta (quali, ad esempio: il periodo durante il quale s'intende locare l'alloggio, il numero delle camere e i posti letto; gli arrivi e le presenze turistiche).

 

Agenzie di viaggio e turismo

E’ stato ridefinito l'articolo sulle polizze assicurative dopo l'abrogazione del Fondo di Garanzia Nazionale presso il Ministero del Turismo. Per le agenzie di viaggio online è stato previsto che non sia necessario disporre di un locale aperto al pubblico.

 

Professioni Turistiche

Per l’ambito delle Guide turistiche,  l'esercizio della professione è consentito nell'intero territorio nazionale (articolo 3 della legge 97/2013), indipendentemente dall'ambito territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione. E’ stato recepito il comma della stessa legge che prevede, per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico (d.m. 7 aprile 2015),  il conseguimento della specifica abilitazione.

 

Norme finali

La legge regionale n. 86/2016 ridefinisce l'articolo che parla di contratti di lavoro precisando che si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

LEGGE REGIONALE TURISMO 2016 APPROFONDIMENTI

Sul sito della Regione Toscana:

testo della legge

nota di approfondimento

 

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