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Congedo parentale: le novità 2015

Introdotte con il dlgs 80/15

15 luglio 2015

 

itaco

Con il D.lgs. n° 80/15  entrato in vigore il 25 giugno 2015, è stato modificato l’art. 32 T.U. maternità/paternità di cui al D.lgs. n° 151/01 in materia di congedo parentale. La riforma dell’art. 32, consente ai genitori lavoratori o lavoratrici dipendenti di fruire dei periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Tale estensione è possibile per i periodi di congedo fruiti dal 25 giungo 2015 al 31 dicembre 2015.

Inoltre, la riforma prevede che, i periodi di congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015.

I periodi di congedo parentale tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

 

Maggiori informazioni presso il Patronato Itaco nelle sedi Confesercenti Siena.