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In vigore il Decreto Dignità: ecco cosa cambia

Le novità su causali e contratti a termine

17 luglio 2018

 

decreto-dignità

Con la pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale, dal 14 luglio 2018 è formalmente entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Dignità” (Dl 87/2018). Come ogni Decreto legge, sarà suscettibile di conferma o modifica nei 60 giorni di tempo utile per la conversione in legge, a decorrere dalla data di pubblicazione.

 

Le modifiche più rilevanti introdotte dal provvedimento riguardano la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

 

LE MODIFICHE DEL CONTRATTO A TERMINE

La nuova disciplina si applica immediatamente ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal 14/07/2018 in avanti ma anche a tutti i rinnovi e le proroghe dei contratti già esistenti che andranno a scadere dopo tale data.

 


LA DURATA DEL CONTRATTO A TERMINE

Il decreto modifica il D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) e stabilisce che al rapporto di lavoro subordinato potrà essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

La durata complessiva del rapporto in caso di successione di contratti o di proroghe (massimo 4 e non più 5) scende da 36 a  24 mesi; in ogni caso per superare i 12 mesi dovranno essere presenti le così dette causali reintrodotte dal decreto.

 

 

CONTRATTI DURATE E CAUSALI – IL RIEPILOGO CASO PER CASO

Riepilogando:

Ø  contratto a termine fino a 12 mesi – libero senza causale

 

Ø  contratto a termine oltre 12 mesi fino a 24 mesi – solo in presenza di una delle seguenti causali:

a)      esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori

b)      esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria

 

Nelle attività stagionali non si applicano le limitazioni di proroghe e rinnovi: infatti nel comma 2 dell’art. 19 D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è stata modificata solo la durata massima generale dei contratti a termine da 36 a 24 mesi mentre resta valido tutto il resto del comma e nell’art. 21 D.Lgs. che regolamenta le PROROGHE ed i RINNOVI è stato introdotto il

comma 01:

«01. Il  contratto  può  essere  rinnovato  solo  a  fronte  delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può  essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo in presenza delle condizioni di  cui  all'articolo  19,  comma  1.  I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati  anche  in  assenza  delle  condizioni  di  cui all'articolo 19, comma 1.»;

 

ART. 21 COMMA 2 –

Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo  determinato  entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino  a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un  contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma  in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero  del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle  ipotesi  individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del  decreto  di  cui  al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

 

 

LA PENALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA

Vi è poi anche un aggravio contributivo infatti in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, i contributi (ex art. 2, comma 28, L. n. 92/2012) sono aumentati di 0,5 punti percentuali.

 

 

I TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE

La normativa, inoltre, stabilisce che i lavoratori avranno 180 giorni di tempo (non più 120) per impugnare il contratto a tempo determinato.

 


GLI INDENNIZZI SUI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI

Sono stati aumentati anche gli indennizzi, minimi e massimi, sui licenziamenti illegittimi nei contratti a tutele crescenti. Invece che dalle 4 a 24 mensilità previste dal Jobs Act si sale a minimo 6 e massimo 36 mensilità.

 

 

Approfondimenti tramite il Servizio Paghe e Risorse umane nelle sedi Confesercenti Siena

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