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22 agosto 2016
Le spese legate alla frequentazione della scuola da parte dei figli sono detraibili? Ed in che misura? L’anno scolastico 2016-17 si apre all’insegna delle precisazioni che prima e durante l’estate ha formulato l’agenzia dell’Entrate. Con le circolari 2.3.2016, n. 3/E e 6.5.2016, n. 18/E e con la Risoluzione 68/e del 4 agosto infatti l’erario ha aggiornato la delimitazione delle detrazioni spettanti. In particolare, ai fini IRPEF è stata determinata in 400 euro la soglia massima di spese detraibili al 19 per cento: tra queste rientrano i “contributi obbligatori, nonché volontari e … altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica". Sono quindi oggetto di detrazioni sia la tassa di iscrizione, quella di frequenza che la spesa per la mensa scolastica, anche nel caso in qui questa sia erogata tramite il Comune o soggetti diversi dall’istituto scolastico.
EROGAZIONI PRO INNOVAZIONE? DETRAZIONE NO LIMITS
Il limite dei 400 euro sulle detrazioni non si applica per le erogazioni liberali a beneficio di istituti scolastici e delle istituzioni dell’alta formazione artistica / musicale / coreutica, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. Tale soglia va applicata invece alla detraibilità dei servizi scolastici integrativi, ovvero spese per assistenza al pasto e pre/post scuola
MA LO SCUOLABUS NON SI DETRAE
Attenzione: tra i servizi integrativi oggetto di detrazioni non è ammessa la spesa per lo scuolabus: secondo le Entrate, “consentire la detraibilità delle spese di scuola bus risulterebbe discriminatorio rispetto a chi, avvalendosi dei mezzi pubblici, non avrebbe diritto ad alcuna agevolazione”.
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