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CVIRUS Le misure del Dpcm 17 marzo 2020 "CuraItalia"

Su sostegni occupazione, liquidità, adempimenti fiscali

28 marzo 2020

 

dpcm-17-marzo

Il Decreto 17 marzo 2020, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali.

 

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;

  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;

  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;

  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

 

In particolare:

 

2. Sostegno ai lavoratori e alle aziende

  • estesa la cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane (anchele imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria);

 

  • accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;

 

  • riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli; Il Ministero dell'Economia, pubblicando un riferimento specifico tra le FAQ sul Decreto CuraItalia (sezione Lavoro), ha in seguito precisato che anche gli agenti di commercio sono inclusi tra gli aventi diritto all'indennità. 

 

  • istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;

 

  • equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);

 

  • a sostegno dei genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine;

 

  • il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, in caso di handicap grave è incrementato di 12 giornate;

 

  • incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;

 

 

3. Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese

  • moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);

 

  • potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Nel dettaglio:

 

  • la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;

 

  • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito

 

  • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;

 

  • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;

 

  • la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;

 

  • la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;

 

  • la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;

 

  • la sospensione dei termini operativi del fondo;

 

  • estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;

  • estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);

 

  • estensione dell’impiego delle risorse del Fondo;

 

  • rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;

 

  • estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;

 

  • misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi;

 

  • la costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l’internazionalizzazione del sistema Paese;

 

  • immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;

 

  • possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);

 

  • introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi.

 

  • incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL)mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;

 

  • norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione;

 

  • l’istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;

 

  • l’aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

 

 

4. Misure in campo fiscale,

  • Sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile, per:

imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;

associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine; teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;

gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi;

ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;

parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni;

servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

 

  • sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;

 

  • per gli altri operatori economici: differimento scadenze versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo al 20 marzo;

 

  • disapplicazione (opzionale, previo rilascio di apposita dichiarazione) della ritenuta d’acconto per professionisti ed agenti di commercio senza dipendenti o collaboratori, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, su compensi e ricavi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo;

 

  • sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate,

 

  • e per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, la sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;

 

  • premio di 100 euro non tassabile ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);

 

  • incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro per le imprese con credito d’ imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL;

 

  • deducibilità delle donazioni Covid-19 effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 viene estesa; detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;

 

  • per negozi e botteghe un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione affitti commercialidel mese di marzo (su immobili cat. c/1);

     

  • sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie;

 

  • sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale;

 

  • misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa



QUI LO SCHEMA DI RIEPILOGO DELLE MISURE FISCALI (elaborato dall'Agenzia delle Entrate).

 

 

Il decreto introduce ulteriori misure in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, tra cui:

  • proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;

 

 

  • norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022; l’assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, e si potrà tenere anche con modalità elettroniche e mediante mezzi di telecomunicazione (anche in deroga alle disposizioni statutarie).

 

  • contributi per le piattaforme per la didattica a distanza.

 

 

Queste le evidenze estrapolate. Si raccomanda agli interessati la lettura del testo integrale o l’approfondimento tramite i relativi servizi dedicati nelle sedi Confesercenti.

 

 

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