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TAX FREE SHOPPING Dal 2018 solo con fattura elettronica

Ecco le istruzioni per chi cede beni personali a cittadini extra-Ue

21 dicembre 2017

 

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Il 2019 potrebbe essere l'anno della fatturazione elettronica per tutti, ma già il 2018 ne renderà obbligatorio l’utilizzo per molti soggetti, anche nelle transazioni tra privati. E’ il caso degli esercenti che fanno vendite in TAX FREE SHOPPING, ovvero cessioni di beni e prestazioni di servizi del valore complessivo superiore a 154,94 euro, destinati ad uso personale o familiare, da trasportarsi in bagagli personali fuori dal territorio doganale comunitario. Il Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (art. 4-bis, D.L. n. 193/2016) ha previsto che dal 1° gennaio 2018 sia obbligatorio emettere fatture in formato elettronico per questo tipo di transazioni. La legge di Bilancio 2018, attesa all’approvazione definitiva entro sabato, ha introdotto una dilazione di 8 mesi: con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera il 20 dicembre, è stato infatti fissato il nuovo termine di decorrenza al 1 settembre 2018.

 

FATTURE ELETTRONICHE TAX FREE SHOPPING: LE CARATTERISTICHE

Ferma restando la decorrenza posticipata, le fatture di questo tipo dovranno essere certamente elettroniche, dato appunto che al secondo comma dell’art.4-bis del provvedimento originario si richiama la necessità di “garantire l’interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization)”, ed a tal riguardo è da rilevare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovrà emanare le modalità ed i contenuti inerenti la fatturazione delle suddette cessioni.

Dal 2018 quindi sarà obbligatoria la trasmissione al sistema delle fatture elettroniche che quasi certamente saranno nello stesso formato XML ad oggi impiegato per veicolare le fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio alla PA ed in ambito B2B.

Sono ricompresi nell’ambito applicativo del VAT Refund anche gli acquisti effettuati per eventuali familiari non viaggiatori. A titolo esemplificativo, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 145/E/1998, deve trattarsi di abbigliamento, calzature, piccoli mobili o oggetti di arredamento, oggetti di oreficeria, alimenti giocattoli.

 

Il tax free, Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 146 e 147 della direttiva 2006/112/CE, l’art.38-quater del DPR 633/72 consente ai soggetti domiciliari o residenti fuori dalla Comunità Europea di avere lo sgravio dell’IVA inerenti i beni acquistati, purché:

1.            l’acquisto sia eseguito da persone fisiche in veste di privato cittadino (e non quindi nell’esercizio di impresa, arti o professioni);

2.            l’acquisto riguardi beni (e non quindi servizi) di importo comprensivo di IVA superiore ad € 154,94;

3.            i beni siano destinati al consumo personale o familiare, e quindi il beneficio non è applicabile qualora per esempio l’acquisto bei beni venga effettuato in “quantità sproporzionata”;

4.            i beni siano trasportati nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità Europea entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

5.            l’acquisto del bene sia giustificato dalla emissione di fattura.

 

Lo sgravio dell’IVA viene solitamente riconosciuto al viaggiatore extra UE previa emissione della fattura con IVA, e con successivo rimborso del tributo a cura del cedente oppure tramite l’ausilio di appositi operatori denominati società VAT-refund (oppure tax refund o tax free ).

 

 

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