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Cvirus e recesso contratti di soggiorno: il voucher

Disponibile il modello per le strutture ricettive

20 marzo 2020

 

L’articolo 88 del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 18, ha reso applicabili anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recanti le misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 91

(“Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6”).

 

 

La disposizione consente alle strutture ricettive, in alternativa al rimborso delle somme pagate dal cliente per il soggiorno non goduto per causa di forza maggiore, di rilasciare un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione. Il voucher equivale al riconoscimento di un credito, di cui potranno beneficiare i soggetti che hanno prenotato soggiorni, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di prenotazioni, e che si trovano in una delle condizioni di impossibilità previste dall’articolo 28, comma 1, del decretolegge n. 9 del 2020

(“Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati: a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti; e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; f) (…). 2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando il titolo di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti: a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d); b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); )

 

 

La disposizione è applicabile a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente o dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione.

 

La disposizione è applicabile alle cancellazioni per “impossibilità sopravvenuta” riferite a soggiorni da effettuarsi durante il periodo di validità delle specifiche misure di contenimento di cui ai diversi provvedimenti che si siano succeduti o si succedano nel tempo, adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6. Deve quindi ritenersi applicabile anche alle cancellazioni già effettuate, motivate dalle restrizioni previste dai diversi provvedimenti, per le quali la struttura ricettiva non abbia ancora provveduto al rimborso.

 

Si ricorda che il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle previste situazioni di impossibilità sopravvenuta non oltre 30 giorni dopo la cessazione dell’impedimento, ovvero l’annullamento, la sospensione o il rinvio dell’evento. La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero, a sua scelta, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

 

Qui sotto in allegato è disponibile la lettera-tipo / voucher per il cliente. La struttura ricettiva, numerando il voucher, dovrà evidenziare sullo stesso la data di scadenza, non antecedente un anno dalla data di emissione, specificando inoltre:

  • se il voucher può essere utilizzato solo dal beneficiario a cui è indirizzato o se è cedibile;

  • se l’importo è considerato non frazionabile e deve pertanto essere utilizzato solo per un unico periodo di soggiorno, oppure se è frazionabile e quindi utilizzabile per più soggiorni. Qualora si decida di considerare il voucher non nominativo (e quindi cedibile) oppure frazionabile, ovviamente, le condizioni di utilizzo di cui alla lettera-tipo andranno modificate.

 

Per un corretto utilizzo è possibile richiedere maggiori approfondimenti tramite il numero 3356052282 oppure presso le sedi Confesercenti Siena.

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