Numero Verde: 800 914848 - info@confesercenti.siena.it

CANNABIS LIGHT Attesi chiarimenti sulla vendita

Quesito al Ministero dopo la pronuncia del Consiglio Superiore di Sanità

27 giugno 2018

 

cannabis-light

il Consiglio Superiore di Sanità (organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute ) si è pronunciato in merito alla vendita al dettaglio della  cannabis light, già in uso da qualche tempo presso varie tipologie di esercizio commerciale. Secondo le anticipazioni, con il parere si esprime un giudizio di pericolosità nel caso di assunzione soprattutto per determinate tipologie di persone. Ad avviso del CSS, “la biodisponibilità di THC anche a basse concentrazioni (0,2-0,6%)” non sia trascurabile”. Il CSS evidenzierebbe inoltre come “il consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che possa produrre”. Pertanto, per il CSS “non appare che sia stato valutato il rischio connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni (età, presenza di patologie concomitanti, stato di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, etc. ...) così da evitare che l’assunzione inconsapevolmente percepita come “sicura” e “priva di effetti collaterali” si traduca in un danno per sé stessi o per altri (feto, guida in stato di alterazione)”.

 

Il CSS aggiunge che “la vendita dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di “cannabis” o “cannabis light” o “cannabis leggera”, in forza del parere espresso sulla loro pericolosità, qualunque ne sia il contenuto di THC, pone certamente motivo di preoccupazione".

 

VENDITA DI CANNABIS LIGHT: LA LEGGE ISTITUTIVA

La vendita di tali prodotti è cominciata dopo l'entrata in vigore della legge n. 242/2016, "Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa", la quale si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE, che non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al dPR n. 309/1990.

 

L’ECCEZIONE-INFIORESCENZE

La cannabis sativa è inserita nella lista positiva (decreto Ministero Salute 9.7.2012) delle sostanze e preparati vegetali che possono essere impiegati negli integratori alimentari e/o dei prodotti erboristici (tisane, estratti, ecc. …), ossia nei prodotti destinati all’assunzione umana, ma l’unica parte utilizzabile per realizzare questi prodotti (erboristici o alimentari) sono il seme e l’olio di canapa (ottenuto dalla torchiatura del seme, che comunque non è l’olio di cannabis terapeutico). Non sono assolutamente ammesse le infiorescenze.

 

FLOROVIVAISTI E SOGGETTI INTERMEDI TRA PRODUTTORI E CONSUMATORI POSSONO IMMETTERE IN CONSUMO INFIORESCENZE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI?

La Confesercenti ha posto il quesito al Ministero della Salute, anche perché, nella pratica, si assiste alla vendita di confezioni contenenti infiorescenze “a scopo di collezionismo” o ad altri scopi teoricamente non esclusi.  il parere del Consiglio Superiore di Sanità dovrebbe ora accelerare i tempi delle valutazioni da parte del Ministero interrogato sulla sicurezza del commercio di tale prodotto.   Nel frattempo, si raccomanda agli esercenti di operare nei limiti consentiti.