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20 maggio 2019
Il Ministero dell’Economia ha pubblicato il Decreto Ministeriale che fissa gli esonerati dall’emissione dello scontrino elettronico a partire dal 1 luglio 2019. Non saranno tenuti all’emissione i tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli, chi presta servizi di telecomunicazione radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli.
GLI ESONERI TEMPORANEI. Inoltre il Decreto ha fissato l’esonero fino al 31 12 2019 per i soggetti che effettuano attività marginali, ovvero i cui ricavi o compensi siano non superiori all’1% del volume d’affari complessivo del 2018. Tra questi rientrano anche gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per le voci di ricavo diverse dalla cessione di carburanti, ovvero i prodotti “non oil”. Questo tipo di operazioni potranno essere certificate fino a fine anno con lo scontrino cartaceo o con ricevuta. Salvo novità, dal 2020 si dovrà invece passare al nuovo obbligo telematico anche in questi casi. Restano invece invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburante e alle cessioni di beni e servizi tramite distributori automatici (distributori altamente automatizzati e le vending machine), che già sono sottoposti all’invio telematico dei corrispettivi.
In sintesi, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono trovarsi in una di queste 3 situazioni:
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Un promemoria sulle scadenze per le attività economiche in calendario.
Definite dall'agenzia delle Entrate: presentazione entro settembre per il 730, entro il 15 ottobre per Unico e Redditi