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DL e DPCM 16 e 17 MAGGIO Disposizioni dal 18 maggio

Per imprese e cittadini

16 luglio 2020

 

dl-contenimento

il 17 maggio Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il Dpcm 17 maggio, corredato di Protocolli in allegato, precisando le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio, nell'ambito della cornice normativa delineata dal DL 33 del 16 maggio, convertito poi in legge 74  il 14 luglio (vedi sotto).


Sempre il 17 maggio la Regione Toscana ha definito con Ordinanza n. 57 l'attuazione delle misure per il territorio regionale.

 

 

DPCM 17 MAGGIO

In particolare, il DPCM 17 maggio dispone:

  

DAL 18 MAGGIO


 - Le attività COMMERCIALI AL DETTAGLIO si svolgono a condizione che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10(generali). Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11

 

- Le attività dei servizi di RISTORAZIONE (FRA CUI BAR, PUB, RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE) sono consentite a condizione che le regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei, comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 e all'allegato 17

 

- Le attività dei SERVIZI ALLA PERSONA (ACCONCIATURE / ESTETISTICA) sono consentite alle stesse condizioni delle attività di ristorazione, Centri benessere / stabilimenti termali restano per ora chiusi

 

Le attività delle STRUTTURE RICETTIVE sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, secondo le linee guida di cui all’allegato 13 e i protocolli e linee guida adottati dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, in linea con quanto previsto all’allegato 10 e all'allegato 17

- L’accesso del pubblico ai PARCHI, GIARDINI PUBBLICI e relative AREE GIOCHI (bambini con o senza genitori su altalene e simili) è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e secondo le modalità dell’allegato 8 (il Comune è chiamato ad attuare le linee guida).

 

consentito svolgere ATTIVITÀ SPORTIVA O ATTIVITÀ MOTORIA ALL’APERTO, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

 

Le FUNZIONI RELIGIOSE con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7 (avvio dal 18/05). Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica nel rispetto delle distanze (manifestazioni politiche, ecc.).

 

- MUSEI e gli altri istituti e luoghi della cultura riprendono il servizio a condizione che siano garantiti modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato secondo le linee guida di cui all’allegato 10

 

 

Dal 25 MAGGIO 2020

 

consentite ATTIVITÀ SPORTIVE DI BASE E ATTIVITÀ MOTORIE in genere svolte presso PALESTRE, PISCINE, CENTRI E CIRCOLI SPORTIVI, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, e seguendo le linee guida. Le Regioni possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

 

 

Dal 15 GIUGNO 2020

 

consentiti gli SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati (almeno 1 metro), con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9. Le Regioni possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

 

consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di ATTIVITÀ LUDICHE, RICREATIVE ED EDUCATIVE, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. Le Regioni possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

 

Restano chiuse sale giochi, bingo e simili senza la previsione di un termine.

 

  Queste le linee essenziali. Si raccomanda la lettura integrale del provvedimento e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.



INTEGRAZIONE NORME NAZIONALI E REGIONALI

 

A quanto previsto dal Dpcm 17 maggio si affiancano le le norme regionali secondo quanto previsto nel DL n. 33/20 articolo 1, indispensabili per consentire l’avvio effettivo dell’attività per attività come la ristorazione, i servizi alla persona o gli stabilimenti balneari.

 

Nel caso della Toscana, le norme in questione sono contenute nell'Ordinanza 57 della Regione Toscana, emanata il 17 maggio a seguito del Dpcm.

 

 

DL 16 maggio N. 33 (LEGGE 14 luglio N. 74)

Il 16 maggio il Governo aveva approvato un decreto-legge “Contenimento” per aggiornare le misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, poi convertito in legge 14 luglio 2020 n. 74.

 

Queste le linee essenziali del provvedimento:

 

VALIDITA' DECRETO: dal 18 maggio

 

OBIETTIVO: definire il quadro normativo all'interno del quale, con decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

 

 

DISPOSIZIONI

-Spostamenti

dal 18 maggio non ci sono più le misure limitative della circolazione all'interno del terrtorio regionale. Potranno essere adottate misure restrittive solo su specifiche aree interessate da eventuali aggravamenti edipemiologici.

fino al 2 giugno vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui uno si trova, salvo per i soliti motivi di urgenza, lavorativi o salute.

 Fino al 2 giugno vietati gli spostamenti da e per l'estero, salvo le solite esigenze di urgenza, lavorative o di salute.

 Dal 3 giugno gli spostamenti interregionali potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati dal Governo in relazione a specifiche aree del territorio nazionale secondo i principi di adeguatezza, proporzionalità al rischio epidemiologico presente in dette are.

 Dal 3 giugno gli spostamenti per l'estero possono essere limitati solo dal Governo in relazione a specifici Stati o territorio secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

 Vietato muoversi dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

  Vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dei dati epidemiologici con le modalità che saranno stabilite dal Governo con il Dpcm 17 maggio.

Ogni Sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo. Le attività didattiche di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, si svolgono secondo provvedimenti adottati dal Governo.

Ai  soggetti  che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi confermati di soggetti  positivi  al  virus  COVID-19  e  agli  altri soggetti  individuati  con  i   provvedimenti   adottati   ai   sensi  dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, è applicata la quarantena  precauzionale.


 

- Attività economiche e produttive

Dal 18 maggio autorizzate le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida (Docm 17 maggio), idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, In assenza di protocolli o le linee guida regionali trovano applicazione quelli adottati a livello nazionale. Stato o Regioni potranno adottare eventuali misure ampliative o restrittive.

Sarà facoltà dei sindaci disporre la chiusura di aree dedite al commercio all'aperto qualora sia valutato difficile il mantenimento delle distanze di sicurezza.

Il  Commissario  puo'  stipulare  appositi protocolli  con  le   associazioni   di   categoria   delle   imprese distributrici per i disciplinare i prezzi massimi di vendita  al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare  l'effettiva fornitura e distribuzione delle mascherine facciali di tipo chirurgico

 

- Sanzioni

Sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza se i protocolli o le linee guida regionali non vengono rispettati;

Sanzione amministrativa (da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo), salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”),

Sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa. Eventuale chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni,

In caso di reiterazione la sanzione amministrativa è raddoppiata, quella accessoria è applicata nella misura massima.

 

Queste le linee essenziali. Si raccomanda la lettura integrale del provvedimento e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.

 

 

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