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Formazione, scontrini, aggi: le novità del Decreto Fiscale per le rivendite

Importanti disposizioni entrano in vigore

05 dicembre 2016

 

tabacchi-novità

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità, convertito in legge dal Parlamento il 24/1172016 contiene alcune importanti disposizioni per le rivendite di generi di Monopolio.

 

 

FORMAZIONE: NUOVO OBBLIGO PER LE RIVENDITE

    Come è noto, l’art. 6, n. 9-bis), della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, aggiunto dal comma 2-quinquies dell'art. 55, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, prevede per i rivenditori di generi di monopolio un nuovo obbligo formativo.

 

    Non può infatti gestire una rivendita chi non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione, estesi poi, anche per effetto della convenzione stipulata dall’AAMS con le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai coadiutori.

 

Tali corsi, come affermato anche (ove occorresse conferma ulteriore) dalla predetta convenzione, erano finora obbligatori solo per l’assegnatario di rivendita istituita ex novo (oltreché:  per il coniuge, il parente entro il quarto grado o l'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita, possibili assegnatari in caso di rivendite già istituite ma vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo;  per il cessionario dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, quando l'Amministrazione abbia consentito che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata).

 

    Di fatto la legge prevedeva un obbligo di formazione solo per i rivenditori neo-assegnatari di rivendite, mentre ne venivano esentati coloro i quali, già assegnatari, ottenessero, dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, il rinnovo della gestione alla scadenza del novennio.

    La legge di conversione del “decreto fiscale” prevede ora l’estensione dell’obbligo formativo anche all’assegnatario cui la gestione venga rinnovata. Questi dovrà conseguire l’idoneità professionale entro sei mesi dal rinnovo.

    Si può ritenere che la norma valga anche per il coadiutore tale già prima dell’entrata in vigore delle disposizioni che hanno istituito l’obbligo formativo e che ancora non abbia conseguito l’idoneità professionale. Questi, al rinnovo, dovrà conseguire l’idoneità entro sei mesi.

 

    Ovviamente, una volta conseguita l’idoneità professionale, nessun assegnatario o coadiutore dovrà più frequentare corsi di formazione. Diversamente la legge avrebbe istituito obblighi di aggiornamento, con percorsi formativi diversificati.

 

    La seconda “novità” (che tale in realtà non è) è il riconoscimento, con legge, della valenza dei corsi tenuti in modalità “a distanza” (on line), corsi che l’Assotabaccai-Confesercenti già da anni organizza in base a valida convenzione, ed anzi può fregiarsi del titolo di iniziatrice di tale metodologia formativa per la categoria.

 

 

CONSERVAZIONE SCONTRINI DELLE GIOCATE

 

    La legge di conversione del “decreto fiscale” stabilisce che “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria”.

    Si tratta di una previsione che andrà riempita di contenuto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che conferma le attese di Confesercenti, che da tempo aveva chiesto - nell’ottica della semplificazione, cui è ormai improntata l’azione delle amministrazioni, nonché ai fini dell’alleggerimento degli oneri burocratici gravanti sulle imprese -  l’abrogazione delle norme che implicano l’invio all’Amministrazione di plichi (contenenti gli scontrini ed altra documentazione) a particolari cadenze,  prevedendo a carico del raccoglitore solo l’obbligo di custodire per il periodo di tempo ritenuto necessario per gli eventuali controlli gli originali degli scontrini vincenti, l’attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato e  gli originali degli scontrini annullati o rimborsati, nonché ad esibirli in occasione dei controlli effettuati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

AGGI SUI VALORI BOLLATI

 

    Come è noto, presso i rivenditori di generi di monopolio può essere eseguito il pagamento dei valori bollati, a fronte del rilascio, con modalità telematiche, dell’apposito contrassegno.

    L’aggio riconosciuto alle rivendite per il servizio veniva stabilito in base a convenzione; negli anni scorsi lo stesso era stato ridotto rispetto all’originaria previsione del 5%.

    Ora la legge di conversione del “decreto fiscale” riporta l’aggio al 5% e lo fissa direttamente nella norma, per cui un’eventuale futura modifica potrà avvenire quanto meno con un provvedimento governativo, ma non più sulla base della semplice modifica della convenzione tra Agenzia delle Entrate ed Associazioni dei rivenditori.

 

 

 

DECRETO FISCALE: LA VALUTAZIONE DI ASSOTABACCAI

 

“Il decreto fiscale, per i tabaccai, è a due facce. Da un lato ci sono novità positive come il ripristino dell’aggio del 5% sui valori bollati e l’eliminazione definitiva dell’obbligo di invio dei plichi contabili del Lotto; dall’altro si interviene senza motivo sulla formazione, introducendo obblighi assurdi che diventeranno un aggravio economico e burocratico. Alla faccia della necessità di semplificazione, a parole sempre sostenuta da tutti”. Così valuta Celso Montanari, Presidente di Assotabaccai Confesercenti, sul DL Fisco.

 

“Su aggio e plichi vediamo finalmente recepite richieste che avanziamo da anni, anche se per quanto riguarda i plichi bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli affinché le nuove norme siano operative. L’intervento sulla formazione, invece, è una doccia fredda per gli imprenditori. Che non contestano certo la formazione in sé, peraltro prevista già dal 2010 ma giustamente limitata a chi prende la concessione per la prima volta.  Quel che non va giù è prevedere di ripetere obbligatoriamente il corso di formazione ad ogni rinnovo, cioè ogni nove anni. Un’idea senza molto senso: vuol dire infatti che dovranno sottoporsi al nuovo ciclo formativi anche tabaccai attivi da venti o trent’anni. Cosa dobbiamo insegnare loro?  Andrebbero piuttosto chiamati per insegnare. Quest’obbligo si tramuterà in un impegno burocratico ed economico, che non porterà alcun beneficio né per i tabaccai né per i consumatori”.

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