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07 gennaio 2020
Con provvedimento del 30 dicembre il direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con quello delle Dogane, sentito il Ministero dello Sviluppo economico, ha modificato il provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 sulle regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione. riporta quanto anticipato nel corso del confronto con le Associazioni di categoria, non recependo le ulteriori osservazioni ed integrazioni proposte dalle Federazioni dei gestori. Rispetto, dunque, a quanto già noto nulla cambia sia in riferimento alla progressività che alla comunicazione trimestrale.
Per la maggior parte dei pv della distribuzione carburanti, rispetto alla media degli erogati della rete, l’obbligo scatta dal 1° gennaio 2021. Sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal primo gennaio 2020, infatti, solo gli impianti con erogati a partire dai 3 milioni di litri venduti nel corso del 2018. Dal 1° luglio 2020 il provvedimento riguarderà gli impianti con erogato superiore al milione e mezzo di benzine e gasoli.
Dal 1° gennaio 2021, l’obbligo sarà valido per tutti gli operatori.
Sul sito Faib maggiori dettagli sul provvedimento e sulle richieste Faib.
Il punto degli adempimenti previsti per i gestori degli impianti
Allegato modulo da compilare e trasmettere via pec sulla base della circolare ADM 11/2022