Numero Verde: 800 914848 - info@confesercenti.siena.it

Commercio e somministrazione alimenti: dentro le nuove regole

L’approfondimento nella sede Confesercenti Siena

06 marzo 2019

 

codice-commercio-toscana-2019

“Il Codice regionale è un aggiornamento importante della normativa, ma la rete commerciale fisica resterà sempre più fuorigioco se le norme non interverranno per riequilibrare la mano libera che hanno i giganti del commercio elettronico, sia  sul fisco che sulle modalità di vendita”.    Senza sminuire la portata della nuova legge quadro regionale, Il Presidente di Confesercenti Siena Leonardo Nannizzi ha concluso così la mattinata di approfondimento dedicata al tema. “Commercianti e pubblici esercizi: come cambiano le regole in Toscana  ha riunito nell’aula Polivalente di Confesercenti Siena più di 70 tra esponenti di Suap, uffici commercio delle amministrazioni comunali, imprenditori del commercio al dettaglio.  Davanti a loro si sono alternati Il Responsabile commercio di Confesercenti Toscana, Gianluca Naldoni e il Presidente della Commissione Sviluppo economico della Regione Toscana, Gianni Anselmi.

 

Ecco una sintesi degli aspetti più rilevanti del Codice regionale del commercio, illustrati durante l’incontro

 

 

Medie e grandi superfici di vendita. Viene confermato a 1500 metri  il limite di dimensione per le nuove medie superfici commerciali di vendita.  E’ sancito anche il limite di 15mila metri per le grandi strutture, agganciato al PIT (Piano di indirizzo territoriale). La Toscana è è per ora l’unica regione ad averlo sancito.

Il Codice ha anche ripristinato la necessità di convocare la conferenza servizi per prendere in esame di richieste di nuove grandi superfici: “si vuole evitare il ripetersi di casi come quello dei Gigli – ha citato Naldoni – con il Comune di Prato che subì il traffico generato per indotto, vedendosi costretto a realizzare un ponte per snellire la viabilità”. In proposito, la nuova normativa rimette alla Regione un parere vincolante, e sancisce che  autorizzazione alla vendita e licenza di costruzione debbano essere contestuali, e consone al Piano di indirizzo territoriale.

 

Outlet. Viene ribadita la definizione di outlet come luoghi dove vendere merce difettata, di campionario o di anno precedente: per la dimostrazione di questi requisiti possono essere prese in esame le fatture di approvvigionamento.

 

Temporary store. L’articolo 16 ne delimita la durata, e  i soggetti autorizzati devono essere abilitati all’esercizio della  vendita o produzione.

 

Attività commerciali di frazione. L’articolo 25 vuol favorire  la presa in appalto di servizi pubblici utili alla comunità (certificazioni, servizi postali..) da parte di esercizi commerciali di centri abitati marginali.

  

Commercio ambulante. il codice ribadisce il principio dei requisiti basilari necessari: essere azienda (artigiano o commerciante) ed essere in regola con Durc, contrastando il fenomeno dei “mestieranti” dei mercatini di hobbysti, fenomeno soggetto ad (eccessiva proliferazione negli ultimi anni. Confermate le 4 tipologie di esercizio del commercio mobile (mercati con concessione, fiere con concessione, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie),  Altre misure per il settore sono attese con la proposta di legge attualmente all’esame del Consiglio regionale.

 

Somministrazione alimenti e bevande. Introdotti nuovi strumenti utili per i Comuni nel governare il territorio. Fino ad ora, con la Scia si apriva ovunque (salvo aree Unesco); adesso i Comuni se vogliono possono individuare aree che ritengano da salvaguardare, stabilendo se come e quante nuove attività possono esservi aperte.

 

Sagre.   In accordo con l’Anci, viene definito  cosa è sagra e cosa no. L’articolo 52 sancisce per tutte le somministrazioni temporanee di alimenti e bevande il limite massimo di durata (10 giorni, eccezion fatta per manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale, dalle pro-loco, o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica).

Questo tipo di attività non può più essere affidato in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. Solo per gli eventi definibili “sagra” l’aspetto gastronomico può essere quello prevalente: per le feste dello sport la frequenza maggiore deve riguardare eventi di carattere sportivo. Il Codice invita inoltre i Comuni a promuovere il coinvolgimento degli operatori professionali (pubblici esercizi) da parte degli organizzatori delle manifestazioni.

 

Distribuzione carburanti. E ‘stata aggiornata la previsione degli orari minimi e massimi di apertura per il “servito”.

 

Commercio e riqualificazione aree disagiate. Gli articoli 110 e 111  sono due capisaldi del codice, viene data in modo chiaro ai Comuni la possibilità di fare scelte politiche per quanto riguarda il commercio nel proprio territorio. Nell’articolo 110  viene riconosciuta al comune la possibilità di individuare aree di particolare pregio od aree particolarmente degradate, legate alla sicurezza urbana nelle quali possono avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno alle attività economiche.

Questa premessa lascia spazio alla discrezionalità dei singoli territori: i Comuni, nell’individuare i percorsi innovativi di promozione, possono mettere in piedi tante azioni, in parte descritte nell’articolo, dall’ attuare  riduzioni di tributi locali, facilitazioni per cambi destinazione uso, accordi con proprietari per canoni affitto equi a fronte di sgravi, azioni di credito agevolato per chi vuol investire o già lo fa in determinate aree commerciali,  limitazioni merceologiche, accordi tra grande, media distribuzione e esercizi di vicinato per iniziative particolari.

La Regione a breve dovrebbe deliberare specifici ristorni ai Comuni rispetto ai costi sostenuti e minori entrate.

 

L’art. 111 per la prima volta definisce i Centri Commerciali Naturali,  quali “luoghi commerciali complessi e non omogenei”  perimetrati dal Comune e dove al loro interno sono presenti tipologie di negozi differenti. Gli operatori presenti in tale area possono definire politiche commerciali unitarie, ma soprattutto con qualsiasi forma giuridica, prevedendo, se ritenuto interessante, anche la presenza anche del soggetto pubblico.

Con questo articolo viene dato un ruolo anche alle associazioni del commercio che devono essere ncessariamente sentite in pmerito alla predisposizione dei programmi o di azioni finalizzate alla qualificazione o promozione dei luoghi su cui insiste il CCN. Gli interventi potenziali  sono di vario genere: vanno dall’accessibilità, alla segnaletica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, fino alla creazione di trasporto pubblico di interscambio con le auto private, piani del colore, creazione di spazi pubblici destinati ad un aumento della socialità, forme di semplificazione o di incentivazione all’uso di immobili rimasti vuoti…. Ed il comune in questi spazi può attivare forme di sostegno come previsto nell’art. 110.

 

 

Cerchi chiarimenti su queste norme? Rivolgi al servizio Avvio e gestione d’impresa  nelle sedi Confesercenti Siena

 

Ti potrebbero interessare anche:

AMBULANTI Novità su bandi, concessioni mercati, fiere, posteggi, licenze 2023/2024

Il riepilogo dei più recenti aggiornamenti su bandi, concessioni mercati, fiere, posteggi, licenze 2023

ECCELLENZE GASTRONOMIA Dal 12 marzo nuova possibilità di richiesta fondi

La piattaforma informatica per la presentazione delle domande sarà nuovamente operativa fino al 13 maggio

DL, Dpcm, Ordinanze, FAQ…che significa?

Sentiamo parlare di leggi, di Decreti (legge e Dpcm) e di ordinanze. Cosa si intende esattamente con questi termini, e quanto sono importanti?