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DL RILANCIO Sostegni ad imprese e cittadini

Disposizioni già in vigore

22 maggio 2020

 

dl-rilancio

Nella Gazzetta Ufficiale n. 128 è stato pubblicato il Decreto legge n. 34/2020 (“DL Rilancio”), che   dispone una serie di misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, e politiche sociali.

 

Il DL è articolato in complessivi 266 articoli. Di seguito la sintesi di alcune delle misure principali.

 

ABOLIZIONE SALDO IRAP

 Abolito il pagamento del saldo dell’IRAP relativo all’anno di imposta 2019, per i soggetti che hanno conseguito ricavi, per un ammontare non superiore a 250 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE

Previsot un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro, la sanificazione degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti; fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno d’imposta 2020. Vale per le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale

  • 2. la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività

  • 3. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea

  • 4. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

  • 5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea e incluse le eventuali spese di installazione

  • 6. l'acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

     

I dispositivi interessati dall’agevolazione fiscale del credito sono mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.

 

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI NON ABITATIVE

 Previsto un credito di imposta per i canoni di locazione, leasing, o concessione pagati da esercenti attività di impresa o di arti e professioni.

 

I canoni di locazione devono riguardare immobili ad uso non abitativo e destinati ad attività:

  • industriale

  • commerciale

  • artigianale

  • agricola di interesse turistico

  • o riguardare l’esercizio di abituale attività di lavoro autonomo.

 

per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto; In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Il tutto a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

 

Spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Ammessi al credito d'imposta anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

 

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ATTIVITA'

Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo di reddito agrario,titolari di partita IVA con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il Decreto prevede una serie di casi di esclusione e di condizioni per il beneficio.

 

L’ammontare del contributo a fondo perduto deriva da una percentuale della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:

20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

Previsto un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Per ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

DETRAZIONI

i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese relative agli interventi di :

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir 917/86;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da I-bis a 1-septies del dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, e di cui al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir 917/86, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto 34/2020; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

possono sostituire l'utilizzo diretto della detrazione, con:

  • a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da

    quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b) la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

  • I crediti d'imposta sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. E' questa la grossa novità che si evince dal decreto pubblicato in gazzetta, non solo per le nuove spese ma anche per quelle effettuate in precedenza. Ora si attente il decreto di attuazione che stabilirà le modalità.

  • Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

  • I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

     

 

 

MISURE EMERGENZIALI

  • superbonus del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

  • possibilità di cedere tutto il credito di imposta alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il proprietario dell'immobile potrà incassare subito la detrazione e non pagare effettivamente i lavori. Un bel regalo per molti per favorire la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizio nonchè la ripresa dell'economia del comparto edilizio; spostamento di tutti i pagamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio al 16 settembre 2020, con ulteriore possibilità a partire da quella date di rateizzare. cancellazione del saldo IRAP 2019 e dell'acconto 2020 a giugno per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019 possibilità fino al 31 dicembre 2022 di accedere alle agevolazioni con autocertificazioni per evitare ritardi all'accesso delle misure emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso; attenzione vengono aumentate le sanzioni in caso di dichiarazioni false. niente IMU a giugno per alberghi e stabilimenti balneari;

  • esenzione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni aumento del bonus pubblicità dal 30 al 50% per il 2020 in questo periodo di emergenza potranno essere confermati i contratti a tempo determinato senza indicare nessuna causale

  • ampliata la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione sia ordinaria che in deroga fino a diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020.

  • previste misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali per favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori;

  • Fino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. In alternativa alla prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” nel limite massimo complessivo di 1200 euro.

  • sospesi per quattro mesi (invece dei due originari) dall’entrata in vigore del  decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL, e per i beneficiari di integrazioni salariali le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

  • estesi anche agli enti del terzo settore i contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari previsti per le imprese

  • aumentato da 300 milioni a 800 milioni il limite di spesa previsto per il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 1, lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro .

  • l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo è precluso per cinque mesi (invece dei precedenti 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate

  • successivamente alla data del 23 febbraio 2020. In materia di termini per il versamento di ritenute e contributi vengono aggiunte alle categorie interessate i "servizi degli istituti di bellezza.”; Alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione dei versamenti fino al 30 giugno 2020 (invece del 31 maggio originariamente previsto). I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (invece del 30 giugno 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo. Viene esteso agli enti del terzo settore il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro prima previsto solo per le imprese e gli esercenti arti o professione. La sospensione dei versamenti per i canoni di locazione per immobili pubblici viene sospesa non solo per il settore sportivo ma anche per gli enti del terzo settore.

  • Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

  • Reddito di emergenza- Viene istituito a decorrere dal mese di maggio 2020 un Reddito di emergenza quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020.Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 Viene confermata l’indennità di 600 euro anche per il mese di aprile 2020 nei confronti degli

  • Detraibili, ma solo per il 2020, fino a 300 euro le spese per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile sostenute da contribuenti con un reddito non superiore a 36000 euro.

  • prorogati al 16.09.2020 tutti i versamenti che erano stati oggetto di sospensione attraverso i DL 18 e DL 23 art.18 . Non viene prorogato l’art.60 del DL18 che spostava dal 16.3 al 20.3 i versamenti per le aziende con ricavi oltre 2.milioni ( remissione nei termini al 16.04.2020 disposta poi dal DL 23); né pagamento della tassa annuale dei registri per le società di capitali. Non viene prorogata la scadenza per gli adempimenti tributari compresi tra il 8.3.2020 e il 31.5.2020, la cui scadenza è fissata a tutt’oggi al 30.06.2020
  • Proroga al 16.9.2020 per il versamento da parte del percepiente al quale il sostituto non ha trattenuto la ritenuta d’acconto (opzionale) per i compensi/provvigioni riscossi nel periodo dal 17.3 al 31.5.
  • Proroga al 16.9.2020 dei versamenti dovuti da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni dei redditi, nonché dei versamenti dovuti da accertamento con adesione, mediazione, conciliazione.
  •  Per le imprese di distribuzione autostradale di carburanti attive ed in regola con il versamento dei contributi al 1° marzo 2020 è previsto per il 2020 un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il contributo è riconosciuto nei casi di gestioni dirette. Modalità di erogazione sono rimesse ad un prossimo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
  • Tax credit vacanze. Per il 2020 un credito d'imposta a favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, agriturismo e bed &breakfast. Il credito ha un valore di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona, di 500 euro per gli altri.

    Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast; Il pagamento dovrà essere diretto, senza l'intermediazione di soggetti diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il credito ha la forma dello sconto dell'80 per cento, e del per il 20 per cento in forma di detrazione. Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta.

  • Contributo una tantum edicole: alle persone fisiche esercenti (in forma di impresa individuale come socio  dell’attivita come societa di persone) punti vendita esclusivi per la  rivendita  di  giornali  e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione,  un contributo  fino  a  500  euro, da richiedere nel mese di ottobre 2020.

  • Esenzione IMU turistici. Per il 2020 non è dovuto la prima rata IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' esercitate. 

 

INDENNITA' 600 EURO

 Confermata l’indennità di 600 euro  erogata nel mese di marzo a favore dei soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche per il mese di aprile. Riguarda quindi:

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 e purchè gli stessi non risultino titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente; lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione; ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un’indennità di importo pari a 500 euro;

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione purchè non risultino titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo.

     

INDENNITA' 1000 EURO

Bonus maggio di 1.000 euro alle P.Iva che hanno avuto un calo del reddito del 33%

Aumento dell’indennità a 1.000 euro a favore di liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Prevista lindennità di 1.000 euro per il mese di maggio anche a favore di:

• lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)

iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che:

hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020: Non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che: abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore.

 

Altre sintesi e approfondimenti in arrivo nelle prossime ore su questa pagina. 

Si raccomanda la lettura del provvedimento e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.

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