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Decreto 26 aprile - disposizioni fino al 17 maggio

Disposizioni per cittadini e imprese

06 maggio 2020

 

Dpcm-26-aprile

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 26 aprile 2020 , che dispone una serie di misure con effetto dal 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11 (attività propedeutiche alla sospensione o ripresa delle attività produttive o commerciali) che si applicano dal 27 aprile 2020 insieme a quelle del decreto 10 aprile 2020.

 

 

 

In particolare (articoli 1-2-3):

 

ASSEMBRAMENTI E DISTANZE

resta vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; l'accesso a parchi pubblici e privati e l'attività fisica o motoria (anche per minori o persone non autosufficienti con accompagnatori) è ammesso rispettando questo divieto, e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro. Restano vietate anche le attività ludico-ricreative

 

 

ATTIVITA' SPORTIVE E CULTURALI

gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle Federazioni, sono consentiti secondo specifiche linee guida.

 

Restano sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, l'apertura di musei, i servizi per l'infanzia, le attività didattiche e scolastiche, le attività di formazione escluse quelle di tipo sanitario, i viaggi organizzati e le visite guidate, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Il 4 maggio, un Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia ha esteso l'elenco anche alle attività di commercio al dettaglio di "natanti e accessori" e "biciclette e accessori".

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

 

 

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

 

Restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio esclusi quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; e quelli in ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA

Restano sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) eccetto quelle individuate nell’allegato 2, ovvero:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

  • Attività delle lavanderie industriali

  • Altre lavanderie, tintorie

  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

 Il 4 maggio, un Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia ha esteso l'elenco anche alle attività di "servizi di toelettatura animali da compagnia"

 

 MODALITA' DI LAVORO AGILE

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato; è incentivato l'utilizzo di ferie e permessi. Inoltre, per le attività professionali, vanno assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro

 

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle indicate nell’allegato 3, che devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 (allegato 6).

Il 4 maggio, un Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia ha esteso l'elenco anche alle attività:

77.12 noleggio autocarri e veicoli pesanti

77,3 noleggio altre macchine

90.03.02 attività di conservazione e restauro opere d'arte.


Le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura dal 27 aprile 2020.

 

 

PROTEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI CHIUSI

Il Decreto dispone misure di prevenzione e informazione (articolo 3), tra cui l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Per questo scopo sono ammesse mascherine di comunità, monouso o lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera .L'obbligo non riguarda bambini al di sotto dei sei anni, e soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI

Il Decreto dispone inoltre misure sull'ingresso e sul transito di persone dall'estero in Italia (articoli 4-5-6), trasporto pubblico (articolo 7), disposizioni specifiche per le disabilità (articolo 8), e sui compiti dei Prefetti (articolo 9). Prevede inoltre che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree regionali.

  

 

Queste le principali evidenze del Decreto 26 aprile, pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Si raccomanda la lettura integrale del provvedimento, o l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.

 

 

PREZZO DI VENDITA MASCHERINE PROTETTIVE

Lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto, La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso nota l'ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza, con la quale viene fissato in 0,50 euro netto iva il prezzo massimo per la vendita al pubblico delle mascherine protettive. 

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