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08 marzo 2020
Di seguito la prima sintesi delle evidenze di principale interesse per i soggetti associati (Siena e provincia) contenute nel DPCM 8 marzo 2020, con riserva di maggiori approfondimenti.
Nell’articolo 2:
EVENTI
a) ogni attività convegnistica o congressuale: DIFFERITA OLTRE IL 3 APRILE
b) le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura: SOSPESI
ATTIVITA’ COMMERCIALI e LUOGHI DI CULTURA
c): attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati: SOSPESI con SANZIONE della SOSPENSIONE dell’attività in caso di violazione
d) apertura di musei e luoghi di cultura: SOSPESA
e) attività di ristorazione e bar: OBBLIGO di far rispettare la distanza interpersonale di almeno UN METRO, con SANZIONE della SOSPENSIONE dell’attività in caso di violazione
f) altri esercizi commerciali, sia all’aperto che al chiuso: FORTEMENTE RACCOMANDATO l’ACCESSO CONTINGENTATO; evitare ASSEMBRAMENTI, rispetto della distanza interpersonale di almeno UN METRO
SPORT
g)Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato: SOSPESI;
CONSENTITI eventi e sedute di allenamento degli atleti agonisti senza la presenza di pubblico; in tali casi le associazioni e le società sportive tramite proprio personale medico devono effettuare i CONTROLLI idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
CONSENTITI lo sport di base e le attività motorie in genere, all'aperto o in palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, SE si rispetta la distanza di almeno UN METRO tra le persone
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
h)fino al 15 marzo 2020, i servizi educativi per l'infanzia, attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani e corsi svolti dalle scuole guida: SOSPESI; restano POSSIBILI le attività formative a distanza
i)viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate: SOSPESI
LAVORO
r) la modalità di lavoro agile (v. artt.18-23 legge 22 maggio 2017, n. 81),può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora possibile, è raccomandato ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie
Nell’articolo 5:
VALIDITA’ DELLE DISPOSIZIONI
salvo le indicazioni specifiche: fino al 3 aprile 2020.
Questo decreto fa cessare gli effetti dei Dpcm 1 marzo e 4 marzo 2020.
Queste le evidenze di principale interesse per i soggetti associati. Si raccomanda a tutti la lettura integrale del decreto.
Sentiamo parlare di leggi, di Decreti (legge e Dpcm) e di ordinanze. Cosa si intende esattamente con questi termini, e quanto sono importanti?
Il riepilogo di provvedimenti e iniziative
Le buone regole da seguire e le indicazioni specifiche