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ANIMALI E COMMERCIO la legge regionale

03 novembre 2009

 

La Regione Toscana ha approvato una legge sulla tutela degli animali, che interessa più o meno direttamente anche gli esercizi commerciali. La L.r. 49 dell’ottobre 2009 infatti sancisce all’articolo 12 le modalità di esposizione e vendita degli animali, e stabilisce per chi commercializza animali la necessità di specifiche conoscenze, documentabili con percorsi formativi che avranno cadenza periodica. Tra le limitazioni previste, il divieto di mettere in vendita cani e gatti di età inferiore rispettivamente a 3 e 2 mesi. L’esposizione in negozio degli animali non può eccedere le 5 ore per i negozi in sede fissa, e le 12 ore per gli ambulanti: la permanenza in negozio è consentita fino ad un massimo di 30 giorni, ed il negoziante deve sempre poterne certificare la provenienza.

La legge interessa anche i I canili privati, che dovranno rispettare le norme che saranno inserite nel regolamento di attuazione che dovrà essere emanato entro 120 dalla data di pubblicazione della legge. L’articolo 21 disciplina l’accesso dei cani nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, nei locali aperti al pubblico e negli uffici pubblici: in particolare, permette al proprietario di un pubblico esercizio di adottare misure limitative all’accesso degli animali nel locale; previa, però, la comunicazione al sindaco senza la quale l’esercente non può impedire l’accesso.
All’articolo 22 è inoltre dettagliato il rispetto delle norme igieniche, anche da parte dei proprietari degli animali. La legge regionale contiene prescrizioni anche per l’esibizione di animali in iniziative pubbliche, e prevede l’istituzione di una apposita commissione regionale.
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