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08 luglio 2022
La legge 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto legge “PNRR2”
ha sospeso l'obbligo di nulla osta per i nuovi apparecchi senza vincita in denaro come i calciobalilla, in precedenza disposto da ADM con la circolare n. 18/2022 . La nuova legge (articolo 18ter) prevede che la stessa Agenzia individui entro il 15 novembre gli apparecchi esenti dall'obbligo di verifica tecnica e conseguente nulla osta, e mantiene l'obbligo di versamento dell'imposta sugli intrattenimenti.
Pochi giorni dopo, il 5 luglio 2022, ADM ha pubblicato il previsto elenco degli apparecchi esenti.
La Circolare 18/2022 aveva riunito in un unico documento amministrativo tutte le informazioni e le direttive fornite nel corso dell’ultimo anno sulla regolamentazione in materia di apparecchi senza vincita in denaro (art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S).
Con la circolare 24/2022, la stessa Agenzia ha poi comunicato che i termini scaduti il 15 giugno per la presentazione delle istanze di autocertificazione relative al nulla osta per la messa in esercizio degli apparecchi non esenti, sono riaperti fino al 31 luglio 2022. La presentazione di questa autodichiarazione consente di mettere in esercizio il biliardino sin da subito con la sola esposizione dell’attestato di pagamento effettuato al momento dell’autodichiarazione (10 euro per ogni apparecchio).
La circolare n. 18 prevedeva che tutti i nuovi apparecchi comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1° giugno 2021 devono essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.
Le richieste di certificazione di conformità degli apparecchi o di rilascio dei titoli autorizzatori, nonché tutte le eventuali operazioni successive (cambio ubicazione, cessione dell’apparecchio, modifiche dei titoli etc.) devono essere presentate telematicamente accedendo all’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli
Nella circolare è elencata la composizione del parco macchine esistente ed i relativi titoli autorizzatori necessari per le differenti tipologie di apparecchi richiesti dalla nuova regolamentazione.
ADM ha, inoltre, stipulato un Protocollo con il CONI sull’utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.
La nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi in uso presso le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S. La nuova disciplina, infatti, riguarda anche alcuni apparecchi che, pur ricompresi fra le “Piccole attrazioni”, sono, comunque, apparecchi meccanici ed elettromeccanici che la legge fa rientrare tra gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. La nuova regolamentazione adottata si applica anche agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali.
Sono state chiarite inoltre le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni.
Approfondimenti per le attività associate sono possibili tramite il servizio Avvio e gestione attività nelle sedi Confesercenti Siena
Foto di Peter Pruzina da Pixabay
Tempi e modalità definiti dall'Agenzia Dogane
Spostata al 30 aprile la prima delle scadenze previste per il 2022 a carico degli esercizi con dondolanti (kiddie rides), flipper, calciobalilla, juke box.