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EMERGENZA, ADEMPIMENTI E GREEN PASS COVID Dl 105 convertito

Con effetti da agosto 2021

20 settembre 2021

 

stato-emergenza-greenpass

Nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2021 è stata pubblicata la legge di conversione 126/2021 del Decreto legge 105 - 23 luglio 2021, contenente:

  • Proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021
  • modalità di utilizzo dei Green pass Covid
  • nuovi criteri per la determinazione delle aree di rischio e relative limitazioni.

 

GREEN PASS COVID

Il Dl 105 prevedeva dal 6 agosto 2021, le certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) vincolanti per l’esercizio di

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (la legge di conversione riporta l’eccezione peri servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente agli alloggiati)
  • Spettacoli aperti al pubblico (anche all'aperto), eventi e competizioni sportive (che possono avvenire secondo nuove specifiche indicazioni , ulteriormente aggiornate per gli eventi sportivi dal Dl 111/2021)
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi: per sagre e fiere locali all'aperto,  in  spazi privi di varchi di accesso, la legge di conversione dispone che  gli organizzatori informino il  pubblico, con   apposita   segnaletica,   dell'obbligo   del   possesso   di green pass.   In  caso  di  controlli  a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo soggetto privo di certificazione e non anche agli  organizzatori  che abbiano rispettato gli obblighi informativi;
  • parchi tematici e di divertimento Centri termali (la legge di conversione riporta l’eccezione per   gli   accessi   legati alle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza  e  allo  svolgimento   di   attività  riabilitative   o terapeutiche);
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione (la legge di conversione aggiunge le feste  conseguenti   alle   cerimonie   civili   o religiose)
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

 

 

  • Il DL 122 del 10 settembre 2021, concernente le misure per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, ha disposto la necessità del green pass anche per chi, all’interno di scuole e università, svolge la mansione di addetto alle mense, ai servizi di pulizia di manutenzione ed ai servizi in appalto in genere.

 

 

 

Cosa sono/come si ottengono i Green pass Covid?

Dal 1 luglio sono in vigore i GREEN PASS UE, su tutto il territorio dell’Unione Europea. Sono Certificati cartacei o digitali che attestano l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi, estesa a 12 mesi dalla legge di conversione 126/2021)

Dall'esibizione del Green pass sarà esentato chi esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In alternativa al Green pass varrà l’attestazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

 

 

Come si verificano i Green pass Covid?

Sono verificabili tramite la App Verifica C-19.

Le modalità di verifica dei casi di esenzione (sempre tramite app) sono state definite con una  Circolare del Ministero della Salute

 

 

Come devono predisporsi gli esercenti tenuti alla verifica?

Devono utilizzare gli appositi documenti di designazione interna del verificatore e informativa al pubblico, disponibili QUI

 

 

Come comportarsi nei confronti di cittadini extra europei?

Per i cittadini provenienti da un delimitato numero di paesi sono ritenute valide le certificazioni rilasciate dalle rispettive autorità sanitarie: maggiori dettagli qui.

 

 

AREE DI RISCHIO – CRITERI E LIMITAZIONI DL 105

 

EVENTI  PUBBLICI

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, saranno consentiti con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

 

In zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

 

In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non potrà comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

              

 

EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI DI INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE

In zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

 

ADEMPIMENTI TITOLARI ATTIVITA’ E SANZIONI

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività vincolate alla esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.  

Sanzioni in caso di violazione:  da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se ripetuta per tre volte in tre giorni diversi: possibile chiusura da 1 a 10 giorni.

 

NUOVI CRITERI DETERMINAZIONE AREE DI RISCHIO

Dal 1 agosto 2021, i parametri principali per la determinazione dei colori corrispondenti alle aree di rischio sono il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

 

DISCOTECHE

Disposto uno specifico fondo (20 milioni di euro) per gestori.

 

 

APPROFONDIMENTI

Queste le principali novità contenute nel Decreto legge 105  e nella successiva legge di conversione, di cui si consiglia la lettura. Ulteriori approfondimenti possibili su questa pagina, tramite le FAQ del Governo e, per le aziende associate, tramite i consueti canali e le sedi Confesercenti Siena.

 

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