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20 settembre 2021
Nella Gazzetta ufficiale del 18 settembre 2021 è stata pubblicata la legge di conversione 126/2021 del Decreto legge 105 - 23 luglio 2021, contenente:
Il Dl 105 prevedeva dal 6 agosto 2021, le certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass) vincolanti per l’esercizio di
Cosa sono/come si ottengono i Green pass Covid?
Dal 1 luglio sono in vigore i GREEN PASS UE, su tutto il territorio dell’Unione Europea. Sono Certificati cartacei o digitali che attestano l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi, estesa a 12 mesi dalla legge di conversione 126/2021)
Dall'esibizione del Green pass sarà esentato chi esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
In alternativa al Green pass varrà l’attestazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Come si verificano i Green pass Covid?
Sono verificabili tramite la App Verifica C-19.
Le modalità di verifica dei casi di esenzione (sempre tramite app) sono state definite con una Circolare del Ministero della Salute.
Come devono predisporsi gli esercenti tenuti alla verifica?
Devono utilizzare gli appositi documenti di designazione interna del verificatore e informativa al pubblico, disponibili QUI
Come comportarsi nei confronti di cittadini extra europei?
Per i cittadini provenienti da un delimitato numero di paesi sono ritenute valide le certificazioni rilasciate dalle rispettive autorità sanitarie: maggiori dettagli qui.
EVENTI PUBBLICI
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, saranno consentiti con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non potrà comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI DI INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE
In zona bianca, la capienza consentita non potrà essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
ADEMPIMENTI TITOLARI ATTIVITA’ E SANZIONI
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività vincolate alla esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
Sanzioni in caso di violazione: da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se ripetuta per tre volte in tre giorni diversi: possibile chiusura da 1 a 10 giorni.
NUOVI CRITERI DETERMINAZIONE AREE DI RISCHIO
Dal 1 agosto 2021, i parametri principali per la determinazione dei colori corrispondenti alle aree di rischio sono il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
DISCOTECHE
Disposto uno specifico fondo (20 milioni di euro) per gestori.
Queste le principali novità contenute nel Decreto legge 105 e nella successiva legge di conversione, di cui si consiglia la lettura. Ulteriori approfondimenti possibili su questa pagina, tramite le FAQ del Governo e, per le aziende associate, tramite i consueti canali e le sedi Confesercenti Siena.
Avviata attività di incremento della consapevolezza sui rischi: ecco cosa verificare
Il Decreto, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, interviene su casistiche di minore entità edilizia, incidendo sulle cosiddette lievi difformità.