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PISCINE Approvata una legge regionale

26 aprile 2006

 

La Regione Toscana, prima regione in Italia a farlo, ha approvato una legge regionale sulle piscine. Il provvedimento chiarisce definitavamente alcuni dubbi in materia, come la presenza o meno del bagnino nelle piscine delle strutture ricettive ma rimanda molte cose ad un futuro regolamento regionale non ancora emanato.

Nel dettaglio, la legge esclude dall'applicazione, perché regolate da apposita materia, tutte le piscine in strutture di cura, termali o ad usi estetici.
Mantiene, semplificandola, la classificazione delle piscine dell'Accordo Stato Regioni del 2003, e prevede che le sezioni "pubblico", "vasche natatorie e di balneazione", "servizi" e "attività ausiliarie" siano rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione deve emanare un regolamento per definire una serie di requisiti. Successivamente, i regoalmenti comunali avranno 180 giorni di tempo per adeguarsi a quanto previsto dal regolamento regionale.

Pur in attesa del regolamento la Legge richiede che l'area di insediamento della piscina sia raggiungibile dai mezzi di servizio e di soccorso e la necessità che l'acqua di approvvigionamento risponda alle esigenze di potabilizzazione (salvo deroghe previste dal regolamento regionale). Aspetto rilevante è che per le piscine inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, agriturismi e simili, accessibili ai soli ospiti, clienti o soci della struttura stessa non e' obbligatoria la presenza dell'assistente bagnanti. Previste anche le nuove sanzioni: Chi esercita l'attività senza autorizzazione o senza DIA rischia una sanzione amministrativa da 500 a 6.000 ¿ oltre la chiusura immediata dell'impianto.
¿ Se manca la documentazione dell'autocontrollo: da 500 a 3.000 ¿ oltre la chiusura immediata dell'impianto.
¿ Mancanza dei requisiti strutturali previsti dal regolamento regionale: da 500 a 3.000 ¿, oltre alla sospensione dell'attività da tre a trenta giorni.
¿ Mancanza dei requisiti fisici, chimici e microbiologi dell'acqua per le piscine pubbliche da 500 a 3.000 ¿, nel caso in cui non si adempia nei termini delle prescrizione impartite dall'A.Usl, oltre alla sospensione dell'attività da tre a trenta giorni.

Inoltre si rischiano sanzioni da 200 a 1.200 ¿, da versare al comune in cui ha sede la piscina, nei casi di:

mancato svuotamento dell'acqua, mancata esposizione del regolamento della piscina, presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima prevista dal regolamento.
In allegato, il dettaglio delle disposizioni. Per approfondimenti è possbile contattare l'Area Ambiente&sicurezza di Confesercenti Siena.

 

Scarica il file allegato: piscinelr09_06 (2).doc