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SICUREZZA LAVORO Le novità in vigore da agosto

10 agosto 2009

 

Entrerà in vigore il 20 agosto il Decreto legislativo n. 106/2009 recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 81/2008, il c.d.Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’articolo 3 del decreto correttivo chiarisce che i componenti dell'impresa familiare, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti ed i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo dovranno soltanto utilizzare le idonee attrezzature di lavoro e dotarsi dei dispositivi di protezione individuale, nonché munirsi di tessera di riconoscimento corredata da fotografia qualora la loro prestazione abbia luogo ove si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

VALUTAZIONE DEI RISCHI. In tema di valutazione dei rischi, tra i pericoli da valutare è stato annoverato anche il rischio derivante dalla scelta di utilizzare una tipologia contrattuale in luogo di un’altra (ad esempio il rapporto di lavoro a termine o a tempo indeterminato oppure l’avvio del prestatore di lavoro con un contratto di somministrazione).

La valutazione dello stress lavoro-correlato, già formalmente in vigore dal 15 maggio u. s., potrà essere eseguita in armonia con apposite indicazioni eventualmente fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro o comunque, in assenza di istruzioni, a decorrere dal 1° agosto 2010.

PER GARANTIRE AL DOCUMENTO LA "CERTEZZA DELLA DATA”, NON OCCORRERANNO RATIFICHE NOTARILI O SISTEMI DI POSTA CERTIFICATA, BENSÌ SARÀ SUFFICIENTE LA FIRMA DEL DATORE DI LAVORO, DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, DEL RLS E DEL MEDICO COMPETENTE.

ll TITOLARE DELL’IMPRESA DI NUOVA COSTITUZIONE DOVRÀ ESEGUIRE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN VIA IMMEDIATA E REALIZZARE IL RELATIVO DOCUMENTO ENTRO TRE MESI DALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ.


SORVEGLIANZA SANITARIA. per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, IL PRECEDENTE DIVIETO DI DISPORRE LE VISITE PREASSUNTIVE È STATO ELIMINATO, evidenziando tra l’altro la possibilità che il medico competente esegua visite non solo nella fase antecedente l’assunzione del medesimo, ma anche in data precedente la ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia di durata superiore a sessanta giorni consecutivi (verifica dell’idoneità alle mansioni).

Entro un mese dalla comunicazione dell’esito di tale accertamento l’azienda ed il prestatore di lavoro in attesa di assunzione possono presentare ricorso all’organo ispettivo competente per territorio, secondo le rispettive ragioni, avverso il giudizio scritto di idoneità od inidoneità formulato dal medico in fase preassuntiva.

Entro la fine dell’anno le Associazioni sindacali e di categoria saranno consultate al fine di sottoporre a revisione, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni, le norme in materia di accertamento della dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcoliche.


RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST). Per quanto riguarda la nomina del RLST saranno le Parti sociali, con accordi interconfederali, a legittimare l’esonero dal contributo per le aziende o le unità produttive che aderiscano a diversi sistemi di rappresentanza o pariteticità, onde evitare che le imprese siano tenute a pagare più volte per una medesima finalità.

Viene potenziato il ruolo degli organismi paritetici, ai quali – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – è riservato il compito di verificare l’adozione e l’efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza. La modifica riserva agli organismi in esame il compito di comunicare all’INAIL quali aziende aderiscano al sistema di pariteticità, nonché i nominativi dei RLST (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali).

E’ chiarito il meccanismo di funzionamento del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali ed alla pariteticità, con l’indicazione dettagliata delle modalità di calcolo del contributo che le imprese devono versare per il finanziamento del fondo stesso.

SANZIONI. Le disposizioni correttive del D.Lgs n. 106/2009 sottopongono a revisione l’apparato delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme del Testo Unico (art. 55 TU), le sanzioni già previste sono ora rese proporzionali al rischio di impresa ed alle funzioni di fatto esercitate dai soggetti coinvolti.

A tal proposito, è stato ribadito, tra l’altro, l’arresto senza pena pecuniaria nei soli casi di inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività e di omessa valutazione del rischio nelle aziende con elevato pericolo di incidenti, nonché nei cantieri temporanei e mobili.

PATENTE A PUNTI. E’ stato introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (patente a punti) che inizierà a operare nel settore edile (art. 27 TU, nuovo comma 1-bis), al fine di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle aziende tenendo conto di vari elementi (es. la presenza dell’attività di formazione e l'assenza di sanzioni), con attribuzione di un punteggio iniziale. NB: l'eventuale azzeramento di tale punteggio impedirà all'impresa od al lavoratore autonomo di proseguire l’attività.