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DL SEMPLIFICAZIONI

Disposizioni dal 17 luglio

20 luglio 2020

 

dpcm-semplificazioni

Il 16 luglio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL 76/2020 – “Semplificazione e innovazione  digitale”.  Qui di seguito le disposizioni più rilevanti.

 

ART. 3 - VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

Ai sensi dell’art. 3, al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 luglio 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché' dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto- legge 19 maggio 2020, n.34.

Ciò vuol dire che le pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio dell'informazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, procedono comunque con immediatezza alle erogazioni, ai contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti, ovviamente sotto condizione risolutiva.

Inoltre, fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 (applicazione di una misura di prevenzione) e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (emissione di provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni delitti; proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste). L'informativa liberatoria provvisoria consente distipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83, è inserito il seguente:

"Art. 83-bis (Protocolli di legalità) 1. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al presente articolo possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché' con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché' determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché' l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.".

 

ART. 10 - SEMPLIFICAZIONI E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA

Comma 5. Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 (autorizzazione paesaggistica) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice (le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico), fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

 

ART. 12 - MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

L’art. 18 della legge n. 241/90 è così modificato:

“Art. 18 Autocertificazione

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

 

ART. 13 - ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO IN CONFERENZA DI SERVIZI

1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

 

ART. 14 - DISINCENTIVI ALLA INTRODUZIONE DI NUOVI ONERI REGOLATORI

All'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli atti normativi di competenza statale, il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi ed esclusi quelli che costituiscono livelli minimi per l'attuazione della regolazione europea, qualora non contestualmente compensato con una riduzione stimata di oneri di pari valore, è qualificato, salva deroga espressa, come onere fiscalmente detraibile, ferma restando la necessità della previa quantificazione delle minori entrate e della individuazione di un'idonea copertura finanziaria con norma di rango primario. Per gli atti normativi di iniziativa governativa, la stima del predetto costo è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246”.

 

ART. 37 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE, IMPRESE E PROFESSIONISTI

Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto CAD, all'art. 16 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate modificazioni.

Comma 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Comma 6-bis: L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro concorrenza.

Comma 6-ter. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile.

Comma 7: I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio legale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Comma 7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.

Sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell’art. 16 del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

All'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Comma 2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtu' del presente comma, fino alla loro concorrenza. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

 

ART. 57 - SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI

Comma 13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (aree di servizio relative alle strade di tipo A e B - Autostrade e Strade extraurbane principali - destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti), vengano dotate delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

 

MISURE FISCALI/SOCIETARIE

SEMPLIFICAZIONE DELLA MISURA NUOVA SABATINI

La disposizione è volta a innalzare a € 200 mila la soglia per l’erogazione in un’unica soluzione del contributo previsto dalla normativa al riguardo.

Inoltre, si prevede che l’intervento possa essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei.

 

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E DALL’ALBO DEGLI ENTI COOPERATIVI

La presente disposizione è volta a preservare la chiarezza e l’ordine del registro delle imprese e di assicurare che il registro rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio.

Al riguardo vengono semplificate le procedure di cancellazione d’ufficio delle imprese non più attive, disponendo che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, sia disposto con determinazione del conservatore.

Si stabilisce, inoltre, che per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione in concorrenza, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle circostanze previste dalla normativa.

Infine, si interviene per velocizzare la procedura di cancellazione degli enti cooperativi dall’Albo e si semplifica la procedura della c.d. “purgazione” dei beni oggetto di liquidazione nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa prevedendo esclusivamente la trasmissione telematica del decreto di cancellazione.

 

MISURE A FAVORE DEGLI AUMENTI DI CAPITALE

La disposizione prevede una deroga volta ad escludere, fino alla data del 30 aprile 2021 il quorum deliberativo rafforzato che richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea (a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale), adottando quindi il quorum della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

Inoltre, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima.

I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.

Tra le norme introdotte, inoltre, viene disciplinata anche l’offerta di opzione e il diritto dello stesso prevedendo anche che il diritto di opzione non spetti per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. A determinate condizioni, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Viene sostituita la figura di riferimento al riguardo che diventa il Commissario straordinario del Governo.

La disposizione specifica anche il ruolo dello stesso che assicura, tra le altre cose, l’insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell’ambito della c.d. “ZES”, anche nell’ottica di coordinare le linee di sviluppo dell’area con le prospettive strategiche delle altre ZES.

Inoltre, il Commissario contribuisce a individuare, tra le aree identificate all’interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l’implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi.

Si prevede, infine, la possibilità di istituire delle zone fraghe doganali intercluse nelle ZES e nelle ZES interregionali.

 

Queste le linee essenziali del provvedimento. Si suggerisce la lettura integrale e l'approfondimento tramite le sedi Confesercenti Siena.

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